Le libertà collettive e religiose
La libertà di riunione (articolo 17) ti permette di incontrarti con altre persone per qualsiasi scopo, purché sia pacifico e senza armi. Se ti riunisci in luoghi privati o aperti al pubblico, nessun problema. Ma per riunioni in luoghi pubblici (strade, parchi) devi avvisare la questura 3 giorni prima.
La libertà di associazione (articolo 18) è diversa: puoi creare organizzazioni stabili per scopi comuni (partiti, sindacati, associazioni). Sono vietate solo le associazioni criminali, segrete, paramilitari e quelle che ricostituiscono il partito fascista.
L'articolo 19 garantisce la libertà religiosa a tutti: puoi credere in quello che vuoi, professare la tua fede e fare propaganda. Puoi praticare il culto in privato o in pubblico, purché non sia contrario al buon costume.
La libertà di opinione (articolo 21) ti permette di esprimere il tuo pensiero liberamente, ma con alcuni limiti: non puoi offendere la dignità altrui, violare segreti di Stato, incitare a delinquere o disturbare l'ordine pubblico.
Attenzione: La libertà di stampa è garantita, ma i giornali possono essere sequestrati solo dopo la pubblicazione e solo per reati specifici!