L'Impresa nel Codice Civile
L'imprenditore secondo l'articolo 2083 del Codice Civile è chi "esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi". Questa definizione sottolinea tre caratteristiche fondamentali: continuità nel tempo, scopo di lucro e organizzazione.
È importante distinguere tre concetti: l'impresa è l'attività svolta, l'imprenditore è chi la svolge, e l'azienda è l'insieme dei beni organizzati per svolgere questa attività. Come ricordare la differenza? L'imprenditore "fa" l'impresa "con" l'azienda.
Le imprese si dividono in quattro categorie principali. Le piccole imprese includono coltivatori diretti, artigiani e piccoli commercianti che mettono principalmente il loro lavoro. Gli imprenditori agricoli si occupano di coltivazioni, allevamento e attività connesse come agriturismi.
Nota bene: Le piccole imprese e quelle agricole non possono fallire, diversamente dalle imprese commerciali che includono produzione industriale, trasporti, banche e attività ausiliarie.