Le Fonti del Diritto
Le fonti del diritto sono gli "ingredienti" da cui nascono le norme giuridiche. Le fonti di produzione creano le norme, mentre le fonti di cognizione ce le fanno conoscere.
Le fonti si dividono in fonti-atto (documenti scritti come le leggi) e fonti-fatto (comportamenti spontanei e costanti della collettivitร , come le consuetudini). Le fonti di cognizione includono la Gazzetta Ufficiale, i bollettini regionali, i codici e i testi unici.
Esistono fonti interne (emanate dal nostro Stato) e fonti esterne (provenienti da organismi diversi, come i trattati internazionali). La Gazzetta Ufficiale รจ il "giornale dello Stato" dove vengono pubblicate tutte le leggi prima di entrare in vigore.
I codici raccolgono tutte le norme su una materia specifica (come il Codice Civile), mentre i testi unici coordinano e uniformano la legislazione di un settore.
Importante: Senza pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, una legge non puรฒ entrare in vigore!