Fonti del Diritto e loro Gerarchia
Le fonti del Diritto sono elementi essenziali che danno origine alle norme giuridiche. Si dividono in fonti di produzione (chi ha il potere di creare le norme) e fonti di cognizione (documenti che permettono di conoscere le norme).
Le fonti di produzione si distinguono in fonti fatto (comportamenti spontanei o consuetudini) e fonti atto (norme scritte emanate dagli organi dello Stato). Quando due norme sono in contrasto, si applicano tre criteri: gerarchia (prevale la fonte di grado superiore), competenza (prevale la fonte competente) e cronologia (prevale la fonte più recente).
La gerarchia delle fonti si struttura in quattro livelli principali:
- Fonti costituzionali: Costituzione, leggi di revisione costituzionale e leggi costituzionali
- Fonti primarie: leggi ordinarie, decreti legge, decreti legislativi e leggi regionali
- Fonti secondarie: regolamenti del Governo, dei ministri, delle Regioni o dei Sindaci
- Fonti consuetudinarie: usi e regole non scritte (meno importanti delle regole scritte)
💡 Ricorda: La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, entrata in vigore il 1° gennaio 1948. È caratterizzata da rigidità (modificabile solo con procedimento aggravato) e lunghezza (contiene numerose norme fondamentali).



