Il Processo Civile: Struttura e Competenze
Il processo civile nasce quando un soggetto (l'attore) cita in giudizio un altro soggetto (il convenuto) per far valere un diritto che non riesce a soddisfare direttamente. Entrambe le parti si avvalgono di avvocati, mentre la scelta del giudice dipende da criteri oggettivi come valore, luogo, oggetto e competenza.
La competenza civile è distribuita su più livelli: il Giudice di Pace si occupa di controversie di valore inferiore a 5.000€ e questioni condominiali; il Tribunale gestisce cause maggiori, operando in composizione monocratica o collegiale; la Corte d'Appello rappresenta il secondo grado di giudizio; mentre la Corte di Cassazione costituisce il terzo grado, valutando solo l'interpretazione della legge.
Per quanto riguarda la competenza territoriale, l'attore può rivolgersi al giudice del luogo di residenza del convenuto (foro generale) o, in alcuni casi, al luogo in cui è sorta l'obbligazione (foro speciale). La competenza per valore e materia è inderogabile, mentre quella territoriale può essere modificata.
💡 Dal 2014, con la Legge n.162, i coniugi possono divorziare senza rivolgersi al giudice e utilizzare la negoziazione assistita per risolvere controversie in via amichevole con l'aiuto degli avvocati.
Il decreto legislativo del 2011 ha stabilito tre tipologie di procedimento civile: il rito del lavoro, il rito sommario di cognizione e il rito ordinario di cognizione, ciascuno applicabile a specifiche categorie di controversie.