Le Fonti del Diritto
Le fonti del diritto sono gli atti e i fatti da cui nascono le norme giuridiche. Si dividono in fonti di produzione (che creano le norme) e fonti di cognizione (documenti dove puoi leggere le norme, come la Gazzetta Ufficiale).
Le fonti si distinguono anche in fonti-atto (norme scritte da organi specifici) e fonti-fatto (comportamenti spontanei ripetuti nel tempo, come le consuetudini). Inoltre possono essere nazionali (italiane) o sopranazionali (europee o internazionali).
Esiste una gerarchia delle fonti: al vertice c'è la Costituzione con le leggi costituzionali, poi le fonti primarie regolamentiUE,leggiordinarie,decreti−leggeedecretilegislativi, le leggi regionali e infine le fonti secondarie (regolamenti governativi e consuetudini).
Le leggi ordinarie seguono un iter preciso: iniziativa, discussione, approvazione, promulgazione del Presidente e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
💡 Importante: Una fonte di rango superiore può sempre abrogare o modificare una fonte di rango inferiore, ma non viceversa.