Sospensione e Cessazione del Rapporto di Lavoro
Il rapporto di lavoro può essere temporaneamente sospeso per diverse cause:
Con mantenimento della retribuzione:
- Malattia professionale e infortunio
- Gravidanza
- Matrimonio (circa 15 giorni)
- Incarichi pubblici elettivi
- Lutto (circa 3 giorni)
Senza retribuzione:
In caso di sospensione prolungata interviene l'INPS.
La cessazione del rapporto di lavoro può avvenire per:
- Scadenza del contratto a tempo determinato
- Raggiungimento dell'età pensionabile
- Eventi traumatici che impediscono lo svolgimento del lavoro
- Morte del lavoratore
- Recesso (licenziamento o dimissioni)
Il recesso richiede generalmente un preavviso di 15 giorni e può avvenire per:
1. Licenziamento
Interruzione decisa dal datore di lavoro, che deve:
- Essere comunicato in forma scritta
- Contenere la motivazione
- Può essere impugnato entro 60 giorni
💡 In caso di licenziamento collettivo, i lavoratori possono accedere alla cassa integrazione, mentre in caso di licenziamento individuale è prevista la NASPI (indennità di disoccupazione fino a 24 mesi).
Un licenziamento può avvenire per:
- Giusta causa: grave inadempimento che giustifica il licenziamento immediato senza preavviso
- Giustificato motivo soggettivo: inadempimento del lavoratore, ma non così grave da giustificare il licenziamento in tronco
- Giustificato motivo oggettivo: ragioni aziendali di natura tecnica/economica (es. fallimento)
2. Dimissioni
Decisione volontaria del lavoratore di interrompere il rapporto.
3. Mutuo consenso
Accordo tra lavoratore e datore per terminare il rapporto.