Le fonti del diritto romano
Le fonti di produzione sono gli atti che creano il diritto: mores maiorum, leggi, editti dei pretori, giurisprudenza, senatoconsulti, costituzioni imperiali. Ognuna ha il suo momento di massima importanza.
Le fonti di cognizione ci permettono di conoscere il diritto antico. La principale è il Corpus Iuris Civilis, ma abbiamo anche le Institutiones di Gaio (arrivate quasi integre fino a noi!) e il Codice Teodosiano.
Le Institutiones di Gaio sono divise in quattro libri: persone, cose (primi due libri), cose (secondo libro), azioni. È il modello seguito da Giustiniano per le sue Institutiones.
Altre fonti importanti sono i Tituli ex corpore Ulpiani, i Fragmenta Vaticana, la Lex Dei (che confronta leggi ebraiche e romane), e varie compilazioni barbare che applicavano il diritto romano ai cittadini romani nei regni post-imperiali.
La consuetudine è diversa dai mores: è più recente e meno sacra. I classici la equiparano alle leggi, ma ha sempre avuto minor rilievo rispetto ai mores maiorum.
💡 Tesoro nascosto: Molte commedie di Plauto ci insegnano il diritto romano meglio dei manuali!