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Imprenditore, azienda e società

Imprenditore, azienda e società

 l'imprenditore
Rapporto giuridico tra imprenditore e compratore: garantito.
È importante studiare norme giuridiche in ambito economico per

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Sintesi

l'imprenditore Rapporto giuridico tra imprenditore e compratore: garantito. È importante studiare norme giuridiche in ambito economico per poter capire le garanzie ed i meccanismi alla base dei rapporti economici tra i soggetti. LA NOZIONE DI IMPRENDITORE Art. 2082 c.c. L'imprenditore è colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi. Professionalmente: in modo sistematico e abituale, non occasionale né continuativa. Può essere anche circoscritta in un periodo dell'anno, non necessariamente per 365 giorni. Attività economica: tesa a produrre ricchezza per il mercato, sopportando dei costi per produrre ricavi. L'esistenza del profitto non è necessaria, si è imprenditori anche se in perdita. Organizzata: organizza i fattori tipici della produzione (lavoro, capitale, infrastrutture, beni strumentali, macchinari) per il ciclo produttivo, anche in come diverse. Produzione e scambio di beni e servizi: la nuova ricchezza viene prodotta solo aumentando o scambiando beni o servizi sul mercato. Si agisce nel mercato per il mercato. Il rischio: se non c'è il rischio non esiste l'imprenditore. Tutte le conseguenze, positive e negative, cadono esclusivamente su di lui. L'impresa: è lo svolgimento dell'attività dell'imprenditore. L'azienda: è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, è quindi lo strumento di cui si serve l'imprenditore per la sua attività. I Liberi professionisti: non sono considerati imprenditori. Diventano tali solo...

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se l'esercizio della professione viene effettuato in un'attività organizzata. (C’è la professionalità, non organizzazione). Es. architetto, ma diventa un imprenditore quando fonda una società o crea una struttura complessa. PICCOLO IMPRENDITORE (2083 c.c.): I coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti. Il proprietario o affittuari del fondo (fittavolo). Non ha quindi rilevanza la proprietà. Tutti coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il proprio lavoro e dei componenti della famiglia. Prevalentemente: in base al numero dei dipendenti e al capitale impiegato. -Coltivatore diretto del fondo: coltiva personalmente il terreno. Contribuisce anche solo per 1/3 alla coltivazione. -Artigiano: in qualità di titolare d'impresa prevalentemente con proprio lavoro anche manuale. Deve lavorare nella sua attività e prevalentemente il lavoro deve essere il suo. Impresa/azienda artigiana: la sua attività è organizzata. Requisiti qualitativi ma anche quantitativi (aumento di personale, capitali, strutture...). Se cresce così tanto, però, potrebbe diventare un'impresa commerciale, perdendo tutti i vantaggi dell'impresa artigiana. La legge controlla la dimensione. Esempio: parametri numero lavoratori. Se un'impresa di trasporto ha più di 8 dipendenti non è artigiana. Questo viene fatto perché c'è il rischio che si perda la prevalenza del lavoro dell'artigiano. -Piccolo commerciante (negoziante): fornaio, ttivendolo... sono piccoli imprenditori come le piccole e medie imprese (in un anno non deve superare un determinato fatturato, numero di operai). -Imprenditore ordinario: chi non è piccolo imprenditore (sia medio sia grande). Ha obblighi più gravosi rispetto al piccolo imprenditore. IMPRESA FAMILIARE: : opera il titolare, piccolo imprenditore, che si avvale della collaborazione dei membri della famiglia, ci possono essere dipendenti ma l'attività deve essere prevalentemente sua, gli altri non hanno ruoli di responsabilità oltre all'imprenditore. Inoltre il rapporto tra capitale-persona: equilibrato. Se il capitale necessario è maggiore rispetto al numero delle persone, al lavoro (macchinari più costosi), non è un'impresa familiare perché l'impresa va avanti non più per prevalenza personale, ma per il capitale investito. Condizioni: 1) prevalenza lavoro diretto dell'imprenditore sui dipendenti. 2) nel rapporto lavoro-capitale prevale il lavoro. IMPRENDITORE AGRICOLO (2135 cc): chi esercita una delle seguenti attività: -Coltivazione del fondo: qualsiasi produzione di beni agricoli, effettuato utilizzando la terra. Può assumere dipendenti ed usare macchinari. -Selvicoltura: coltura del bosco. -Allevamento di animali: allevamento del bestiame (bovini, equini, suini, ovini), itticoltura, cura e sviluppo di un ciclo biologico o di una sola fase dell'allevamento dell'animale (come le api, bachi da seta). -Attività connesse: esercitate dall'imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento degli animali. Es. coltivazione mele: vendita, conservazione, vendita succo, marketing, valorizzazione del territorio circostante, esempio cascine. Fattore discriminante: prevalentemente. La maggior parte del fatturato deve provenire dalla dal prodotto iniziale. IMPRENDITORE COMMERCIALE (2195 cc): Chi svolge -Un'attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi: esclude i beni agricoli. -Un'attività di intermediaria di circolazione dei beni: per scambiare beni, come il grossista -Un'attività di trasporto per terra, acqua o aria: aziende logistiche. -Un'attività bancaria o assicurativa: controllata dallo Stato. -Altre attività ausiliarie a queste: strumentali che servono di aiuto alle precedenti. L'aspetto prevalente: tutela dei creditori (terzi). Per aprire un'attività commerciale, serviranno maggiori capitali e mezzi a tutela dei creditori. STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE È l'insieme delle regole che l'imprenditore commerciale deve rispettare. Ha tre obblighi: -Iscrizione nel registro delle imprese -Tenuta delle scritture contabili -Soggezione alle procedure concorsuali (fallimento...) Iscrizione registro delle imprese: Il registro delle imprese è il documento sul quale l'imprenditore commerciale deve iscriversi, cosicché facilmente si possa riconoscere la persona a cui rivolgersi quando c'è un problema. E' tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. Rende riconoscibile e reperibile in qualsiasi momento l'imprenditore, a tutela del creditore. Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, l'imprenditore commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese in cui stabilisce: informazioni personali (nome, cognome...), la ditta, l'oggetto dell'impresa e la sede dell'impresa. L'ufficio deve accertare l'autenticità della sottoscrizione. L'imprenditore può chiedere la modifica entro 30 giorni in cui esse si verificano. La natura dell'iscrizione: dichiarativa e costitutiva. Dichiarativa: funzione pubblicitaria, per far conoscere a terzi l'impresa dei fatti più importanti. Costitutiva: per esistere. L'efficacia dell'iscrizione: può avere sia efficacia positiva sia negativa. Efficacia positiva: tutti i fatti iscritti si presumono conosciuti da terzi, senza possibilità di prova contraria, è responsabilità dei terzi a non essere informati che non possono opporsi. Negativa: l'imprenditore non può opporre ai terzi i fatti che avrebbero dovuto essere iscritti e che lui non hai scritto, a meno che non provi che ne abbiano avuto conoscenza. Esempio: non si ha iscritto la sede legale. Chi non si iscrive: l'imprenditore di fatto/occulto che risponde per quello che non ha fatto. Risponde sia il prestanome che l'imprenditore occulto perché non si è iscritto. Anche se non ci si iscrive, si risponde direttamente perché si è considerati imprenditore. Tenuta delle scritture contabili Le scritture contabili sono: -Libro giornale: indica le operazioni dell'impresa giorno per giorno (crediti, debiti, entrate, uscite, fornitori, creditori) -Libro degli inventari: contiene l'attivo e il passivo dell'impresa. ad inizio di ogni anno d'esercizio (solare) per indicare il patrimonio della società. Si chiude sempre con il bilancio d'esercizio. -Altre scritture contabili: variano in base alla dimensione dell'impresa (libro di magazzino tre...) Hanno una natura civilistica: mantengono ordinata la contabilità. L'imprenditore deve conservare gli originari delle lettere, telegrammi, fatture, ricevute rispettando determinate regole (per almeno 10 anni). -Strumento a tutela dei creditori: permette ai creditori di poter essere tutelati. In ogni momento l'imprenditore può avere sotto controllo l'andamento dell'impresa, ed è possibile ricostruire, in ogni momento, la sua situazione patrimoniale. -Hanno efficacia probatoria: nei processi civili possono essere usati dal creditore contro l'imprenditore. Raramente queste possono essere a favore dell'imprenditore. Per la tenuta irregolare delle scritture contabili è responsabile sia l'imprenditore sia l'amministratore della società. La tenuta non corretta delle contabilità può essere un reato (crea danni ai terzi) fino a quello di banca rotta fraudolenta. La capacità di agire E' l'idoneità ad esercitare sia i propri diritti sia doveri che si acquista, di regola,ai 18 anni. Incapace assoluto: totalmente privo della capacità d'agire (minore ed interdetto) Incapace relativo: parzialmente privo della capacità d'agire (minore emancipato ed incapace). Un incapace di agire non può iniziare un'impresa commerciale, ma può continuarla e proseguirla se è già avviata. Necessaria è l'autorizzazione dal Tribunale. Le procedure concorsuali Le procedure concorsuali, come il fallimento, sono procedimenti giudiziari con cui, una volta accertato lo stato di insolvenza dell'imprenditore, si liquida l'intero patrimonio del debitore- imprenditore, per distribuirlo farà i creditori in base a un principio di equità. Le procedure concorsuali sono: fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria. Variano in base alle condizioni dell'imprenditore. I RAPPRESENTANTI DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE I rappresentanti ricevono dall'imprenditore una procura di rappresentanza per poter esercitare la loro attività, seppur a diversi livelli. Sono: institore, procuratore e commesso. Institore: è il direttore generale dell'impresa. È proposto all'esercizio di un'impresa commerciale o di una sede secondaria (filiale). L'unica persona a cui deve rispondere all'imprenditore stesso. Può dare ordini, assumere, licenziare, promuovere, acquistare, vendere; ma non può alienare o ipotecare i beni immobili se non è stato autorizzato. Ha sia una rappresentanza commerciale, a volte anche giudiziale. È nominato nel registro delle imprese. Procuratore: ha un potere di rappresentanza speciale, cioè più limitato rispetto all'institore, da cui solitamente dipende. È a capo di un preciso settore dell'impresa (potere specifico), delegato da un atto di rappresentanza. Ha un'autonomia più limitata rispetto all'institore. Commesso: è un ausiliario minore dell'imprenditore, può compiere solo gli atti relativi alle sue mansioni. A un potere di rappresentanza molto limitato: non può prendere decisioni, ha solo compiti esecutivi. Es. commesso di negozio, camerieri... LA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA La concorrenza (Art. 41 cost.) Libertà di impresa. L'iniziativa economica privata è libera. Vuole aumentare la concorrenza, incentivando la presenza di più imprese sul mercato. È compito dello Stato mantenerla libera (evitando monopoli). Anche l'Unione Europea riconosce la libertà di concorrenza (Art 15) nella carta UE: ogni persona diritto di lavorare ed esercitare una professione liberamente scelta o accettata. I Limiti Legali aLLa concorrenza: deve essere esercitata in modo corretto e leale. Non deve ledere gli interessi altrui e l'interesse nazionale. Divieto della concorrenza SLeale: gli atti di concorrenza sleale sono quelli in grado di creare confusione nei consumatori, denigrare i prodotti delle altre imprese o contrari alle regole della correttezza professionale. Atti in grado di creare confusione nei consumatori: chiunque usa nomi o segni distintivi che producono confusione con altri usati in modo legittimo da altri. Esempio: beni firmati contraffatti (commette un reato non solo chi produce e vende, ma anche chi acquista). Atti tali da denigrare i prodotti dalle altre imprese: chi diffonde notizie false o denigranti sui prodotti di un concorrente. È invece lecita la pubblicità comparativa, basata su un verificato confronto tra i prodotti di imprese concorrenti. Atti contrari alle regole della correttezza professionale: chi si avvale di ogni altro mezzo che danneggi un'altra azienda. Esempio: spionaggio industriale. La tutela giudiziaria contro la concorrenza SLeaLe Le vittime di atti di concorrenza sleale possono agire in giudizio contro l'autore. La sentenza del giudice ha: -effetto inibitorio: proibisce la continuazione degli atti di concorrenza sleale; -effetto riparatoria: elimina i danni provocati dalla concorrenza sleale (sequestro e distruzione dei prodotti); -effetto risarcitorio: l'autore è tenuto al risarcimento del danno nei confronti dell'imprenditore danneggiato. L'azienda L'impresa e l'azienda sono due concetti ben distinti. LA NOZIONE DI AZIENDA Art 2555 c.c. L'azienda è il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. L'azienda è il mezzo/strumento e l'impresa il fine dell'attività. Complesso di beni organizzati: -beni materiali: edifici, impianti, macchinari, merci... -beni immateriali: segni distintivi (ditta, insegna, marchio) e brevetti industriali; -servizi: si organizzano nell'azienda. Esercizio dell'impresa: non è necessario che l'imprenditore sia anche il proprietario dei beni (cioè dell'azienda), che possono appartenere anche a terzi. L'importante è che l'imprenditore possa utilizzarli. L'AVVIAMENTO DELL'AZIENDA La clientela: l'insieme dei consumatori convinti di acquistare un dato bene o servizio offerto da una determinata azienda. E' fondamentale perché da essa dipende il profitto. L'avviamento: è la capacità dell'azienda di produrre ricchezza e reddito (potenzialità economica). L'aumento di valore dell'azienda che nasce dal fatto che i beni che la compongono sono organizzatl e coordinati per l'esercizio dell'impresa. (Valore dell'azienda è maggiore dei singoli beni). Da' la possibilità di stimare il valore dell'azienda nel momento del suo trasferimento. L'avviamento è dato da un elemento soggettivo ed oggettivo. Soggettivo: l'abilità operativa dell'imprenditore sul mercato e sua capacità di creare, conservare e accrescere la clientela. (Processo di fidelizzazione). Oggettivo: elementi dell'azienda e del luogo in cui si svolge l'attività. Questo fa parte del funzionamento dell'azienda, perché rimane anche se cambia il titolare. IL TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA Trasferire un'azienda non significa necessariamente venderla, perché è possibile trasferirne solo il godimento (affittata, ceduta in usufrutto, uso, conferita in società). Il trasferimento dell'azienda indica il trasferimento dell'intero complesso aziendale (e non dei singoli beni aziendali), anche se può essere ceduto un solo ramo aziendale. L'avviamento è il valore aggiunto nel momento in cui si trasferisce l'azienda. La forma del trasferimento I contratti che hanno per oggetto il trasferimento dell'azienda devono osservare le norme per il trasferimento dei singoli beni aziendali. Il legislatore non ha quindi stabilito una forma specifica per la vendita dell'azienda, ma solo per i singoli beni del complesso aziendale. Di fatto, la vendita avviene con almeno una scrittura privata autenticata perché: -con la presenza di beni immobili è necessaria la forma scritta a pena di nullità; -ai fini della prova ed opponibilità del contratto ai terzi, devono essere provati per iscritto; -per le imprese registrate i contratti di vendita devono essere depositati nel registro delle imprese entro 30 giorni con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata. La forma scritta di un contratto: -scrittura privata: mettere per iscritto le regole dello scambio -scrittura privata autenticata: mettere per iscritto al notaio. Deve esserci un pubblico ufficiale, la sua autentica è delle persone che si assumono l'impegno, non l'accordo. Il notaio non garantisce il contenuto, ma chi lo ha scritto. -atto pubblico: atto notarile. Tende a garantire anche il contenuto. La forma del contratto può avere due finalità: A fini probatori (ad provationem) per provare l'esistenza di qualcosa A fini di validità (ad substantiom): per la validità di qualcosa (se non è scritto non è valido). La forma è importante per la prova. Eccezione: i beni necessitano l'atto scritto, ha senso fare il trasferimento con un atto scritto. Pur non essendo richiesta, è importante per la validità. Gli effetti della vendita dell'azienda Il divieto di concorrenza dell'alienante: chi aliena l'azienda deve astenersi dal compimento, per cinque anni, dall'iniziare una nuova impresa e che sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta. La violazione del divieto di concorrenza comporta un inadempimento contrattuale, con la risoluzione del contratto risarcimento del danno. Successione nei contratti: la vendita dell'azienda comporta la successione nei contratti stipulati. E se non è pattuito diversamente, l'acquirente subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, che non abbiano carattere personale. Eccezioni: -la successione automatica non opera per i contratti personali che si basano sul rapporto di fiducia tra le parti; -il terzo contraente può recedere dal contratto entro tre mesi per una giusta causa (come l'inaffidabilità o inadempimento). I crediti e i debiti relativi all'azienda ceduta: -Crediti: la cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore, ha effetto nei confronti dei terzi dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. La notifica viene sostituita dall'iscrizione nel registro delle imprese. -Debiti: l'alienante non è liberato dai debiti anteriori al trasferimento se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Per i debiti sorti prima della vendita dell'azienda il ebitore resta l'alienante, a meno che il creditore abbia dato il consenso la sua liberazione. Se però essi risultano dai libri contabili, risponde in solido anche l'acquirente dell'azienda (ad eccezione dei debiti contratti con i lavoratori che non devono essere necessariamente nei libri contabili). I SEGNI DISTINTIVI DELL'AZIENDA: LA DITTA E L'INSEGNA Rientrano tra i beni immateriali che costituiscono il complesso aziendale. -Ditta: permette di distinguere i vari imprenditori presenti sul mercato; -Insegna: permette di individuare i locali dell'azienda; -Marchio: contraddistingue i prodotti dell'azienda dagli altri. La ditta La ditta è il nome sotto il quale l'imprenditore svolge la sua attività. Si tratta di: -Ditta: per le imprese individuali; -Ragione sociale: per le società di persone; -Denominazione sociale: per le società di capitali. I requisiti essenziali sono: la verità, novità e liceità. -Verità: la ditta può essere di pura fantasia, ma deve necessariamente contenere il cognome o la sigla dell'imprenditore. Sia priva della verità, la ditta è irregolare. -Novità: la ditta non può essere uguale o troppo simile a un'altra già operante sul mercato. Non deve creare confusione tra i consumatori. In caso contrario sarà necessaria una modificazione secondo il principio della priorità dell'uso (obbligo di modifica al secondo). Il principio di novità della ditta non viene applicato in modo assoluto, solo nella necessità di tutelare i consumatori. -Liceità: la ditta non può essere contraria alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. Se presenta questi requisiti, l'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta. La ditta derivata: nel momento in cui la ditta è trasferita, è denominata ditta derivata. La ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda, per evitare confusioni. L'insegna L'insegna è il segno distintivo che permette di individuare i locali nei quali si svolge l'attività dell'imprenditore e dove si trova l'azienda. L'insegna può essere: -nominativa: è costituita solo da determinate parole; -figurativa: costituita solo da segni o figure; -mista: costituita sia da parole sia da figure. L'insegna deve possedere i requisiti della liceità e novità, non necessariamente quello della verità perché non necessario che contenga il nome o la sigla dell'imprenditore. Come nel caso della ditta, l'imprenditore ha diritto esclusivo all'uso e non può essere trasferita separatamente dall'azienda. IL MARCHIO Il marchio è il più importante dei segni distintivi perché contraddistingue i prodotti e servizi dell'azienda da quelli dei concorrenti. I consumatori riconoscono con facilità i prodotti di una data impresa. Codice della proprietà industriale (2005): il marchio consiste in qualunque segno grafico che può coincidere con la ditta e deve presentare gli stessi requisiti con l'aggiunta di quello dell'originalità perché deve esprimere la capacità distintiva del prodotto. L'assenza di uno di questi comporta nel nullità del marchio. I tipi di marchio -in base alla natura del marchio: marchi di fabbrica (apposti dal fabbricante) e marchi di commercio (a posti dal venditore), il marchio di commercio può solo affiancare il marchio di fabbrica senza sostituirlo; -in base al numero di marchi: marchio generale (un solo marchio per tutti i prodotti) e marchi speciali (più marchi per differenziare i prodotti); -in base alla capacità distintiva del marchio: marchio forte (accentuata capacità distintiva frutto di pura fantasia) marchi deboli (parole di uso comune). IL marchio registrato Solo chi ha registrato il nuovo marchio, ha il diritto esclusivo d'uso. Deve essere registrato all'Ufficio Italiano brevetti e marchi che gli dà il diritto all'uso esclusivo su tutto il territorio nazionale per 10 anni (rinnovamento è illimitato). Contraffazione del marchio: dato che il marchio viene tutelato civilmente e penalmente, si ha la contraffazione quando i concorrenti fanno uso indebitamente di un segno quasi uguale all'originale. Il titolare del marchio può promuovere l'azione di contraffazione per ottenere sia l'inibitoria (divieto) sia la rimozione degli effetti degli stessi. Titolare ha diritto a risarcimento del danno. Marchio non registrato: la legge tutela anche chi utilizza un marchio senza averlo registrato, ma chiunque può registrarne uno identico acquisire così il diritto e utilizzarlo. La legge tutela il diritto di preuso, solo all'interno della zona in cui in effetti è venuto. Trasferimento del marchio: il marchio può essere trasferito. -cessione del marchio: il trasferimento a titolo definitivo; -licenza del marchio: concessione in godimento temporaneo. Il marchio può essere ceduto in licenza anche solo parzialmente, cioè solo per una parte dei prodotti per i quali è stato registrato (non devono ingannare i consumatori). Perdita del marchio: cause possibili. Trasferimento ad altro imprenditore, scadenza della registrazione senza rinnovo, non uso per 5 anni consecutivi, rinuncia. La volgarizzazione del marchio È un altro modo per perdere il marchio che si verifica quando ha troppo successo e perde la sua capacità distintiva. Non permette più di identificare il singolo prodotto, ma solo la categoria cui appartiene, perché è troppo noto e diffuso. IL DIRITTO D'AUTORE Le creazioni intellettuali Fra beni materiali dell'azienda possiamo trovare le creazioni intellettuali, che si dividono in: -opere dell'ingegno: idee creative nel campo culturale (canzone); -invenzioni industriali: le idee creative nel campo della tecnica. Entrambe sono tutelate dal nostro ordinamento, le opere dell'ingegno con il diritto d'autore e le invenzioni industriali con il diritto di brevetto. Il diritto d'autore Il legislatore tutela le opere dell'ingegno, solo se hanno carattere creativo: devono essere originali rispetto alle preesistenti e devono essere frutto di un'elaborazione personale dell'autore. L'acquisto del diritto d'autore: il diritto d'autore nasce con la creazione dell'opera, cioè nel momento in cui l'idea prende vita (non è necessario che sia divulgato tra il pubblico). L'acquisto viene solo a titolo originario, perché non deriva dal diritto di un precedente. È prevista la registrazione dell'opera in un speciale registro pubblico tenuto a cura della Siae. Le registrazioni hanno un'efficacia limitata probatoria perché si limitano a garantire la provenienza dell'opera e la paternità dell'autore. La tutela del diritto d'autore: gode di una tutela sia morale sia patrimoniale. Il diritto morale d'autore: si manifesta. -diritto di farsi riconoscere come autore dell'opera (rivendicando la paternità); -diritto di inedito (decidere se pubblicarla o meno). -diritto di anonimo (nel modo in cui pubblicarla); -diritto di opporsi a modificazioni o deformazioni dell'opera; -diritto di pentimento (possibilità di ritirarla). Il diritto morale d'autore è un diritto della indefinita e imprescrittibile. alità, è inalienabile, irrinunciabile, di durata Il diritto patrimoniale d'autore: consiste nel diritto esclusivo sia di utilizzare economicamente l'opera sia di pubblicarla. -ha una durata limitata (si estingue 70 anni dopo la morte dell'autore); -è economicamente valutabile; IL BREVETTO INDUSTRIALE Le invenzioni industriali -è trasferibile sia per atto tra vivi sia per causa di morte. Spesso lo sfruttamento economico è concesso dall'autore ad altre persone, in tal caso l'autore avrà diritto a un compenso, perciò il diritto di esclusiva viene dato in licenza. Sono disciplinate dal codice civile e dal Codice della proprietà industriale. Consistono nella soluzione di un problema tecnico. IL brevetto industriale Prevede il diritto di utilizzazione economica solo dopo la concessione del relativo brevetto da parte dell'ufficio Italiano brevetti e marchi. Il brevetto è un atto amministrativo che attribuisce al titolare il diritto di esclusiva sull'invenzione. Il diritto si estende anche al commercio del prodotto e si esaurisce con la messa in commercio. L'oggetto del brevetto: -invenzioni di prodotto (hanno per oggetto il nuovo prodotto materiale); -invenzioni di procedimento (consistono in un nuovo metodo di produzione industriale con un nuovo dispositivo tecnico). Altre (durano solo 10 anni): -modelli di utilità (aumentano la funzionalità dell'impiego di macchinari); -disegni ornamentali (ornamentazione di determinate categorie di prodotti industriali). Le scoperte non brevettabili: non sono brevettabili nell'interesse della collettività: -scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici; -piani, principi e metodi per attività intellettuali; -nuovi metodi sia di diagnosi sia di trattamento chirurgico terapeutico. I requisiti per l'invenzione brevettabile: -novità (non fa parte del patrimonio tecnologico esistente); -originalità (necessita di una creatività); -industrialità (può essere fabbricato in qualsiasi industria); -liceità (non è contraria all'ordine pubblico). Il brevetto è nullo se manca di requisiti e la nullità può essere richiesta da chiunque. Il procedimento e la durata del brevetto: viene concesso dall'Ufficio Italiano brevetti e marchi e la domanda può riguardare una sola invenzione. Dura 20 anni dalla data di deposito della domanda e non è possibile un rinnovo. Successivamente l'utilizzo è libero per chiunque. La tutela giuridica del brevetto: sia carattere morale sia patrimoniale. -diritto morale: diritto di paternità dell'invenzione (personale, perpetuo, inalienabile imprescrittibile). -diritto patrimoniale: è indispensabile per lo sfruttamento economico esclusivo dell'invenzione. L'invenzione è tutelata sia civilmente sia penalmente. Può esercitare l'azione contro la contraffazione, il diritto di esclusiva vale solo sul territorio nazionale (è internazionale solo se l'esclusiva viene conseguita anche in altri Stati). Il brevetto comunitario può essere rilasciato per tutti i paesi dell'Unione Europea. La società LA NOZIONE DI SOCIETÀ La società è un'organizzazione in cui più persone (i soci), utilizzando i beni (denaro, immobili, macchinari) e a volte il loro stesso lavoro, costituiscono un'impresa collettiva, con lo scopo di ricavarne un guadagno che verrà poi diviso tra loro. La società ha quindi una veste giuridica e alla base di questa c'è un contratto. IL Contratto di società Art. 2247 cc: con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Il contratto di società rientra tra i contratti: Plurilaterali: stipulati da due o più parti •Consensuali: perfezionati con il consenso delle parti Con comunione di scopo: al raggiungimento di uno scopo comune Elementi essenziali, oltre alla pluralità di soci: conferimenti di beni o servizi, esercizio in comune di un'attività economica, divisione degli utili. I conferimenti Ogni socio deve effettuare i conferimenti per costituire il capitale, che serve per sostenere le spese necessarie per esercitare l'attività economica e per essere una garanzia per i creditori, in caso di inadempimento della società per le obbligazioni assunte. Conferimenti di beni: ogni cosa che abbia una valutazione economica. Dopo il conferimento di un determinato bene, il socio dovrà utilizzarlo solo collettivamente e non individualmente. Possono essere conferiti in proprietà (il socio vende il bene alla società, applicando le norme della vendita) o in godimento (il socio dà in affitto il bene, applicando le norme sull'affitto). Conferimenti di servizi: attività lavorativa di un socio (socio d'opera). Si possono conferire solo nelle società di persone. Il valore dei conferimenti va diviso da socio a socio, che avranno diritti proporzionali ai loro. L'esercizio in comune di un'attività economica Si intende un'attività con lo scopo di creare ricchezza. In una società, deve essere esercitata in comune ed insieme. Oggetto sociale: è la particolare attività economica scelta dai soci. Deve essere lecito, possibile e determinato. La divisione degli utili La partecipazione agli utili e alle perdite è proporzionale ai conferimenti (se il contratto non prevede criteri di ripartizione diversi). Divieto del patto leonino: è nullo il patto leonino con cui uno o più soci vengono esclusi dalla partecipazione agli utili o alle perdite. IL CAPITALE SOCIALE ED IL PATRIMONIO SOCIALE IL Capitale sociale È il valore in denaro dei conferimenti effettuati dai soci, che deve essere dichiaro nell'atto costitutivo della società. Di solito rimane invariato nel tempo. Capitale versato: insieme dei conferimenti realmente effettuati; Capitale sottoscritto: insieme dei conferimenti che i soci si sono impegnati ad effettuare IL Patrimonio sociale È composto dai conferimenti dei soci e dall'insieme dei rapporti attivi e passivi della società. È destinato a variare nel tempo e rappresenta la maggior garanzia su cui possono soddisfarsi i creditori della società. Patrimonio lordo: somma delle attività di una società in un determinato momento. Patrimonio netto: differenza tra le attività e le passività della società. L'autonomia patrimoniale È necessario distinguere il patrimonio della società e quello dei singoli soci. La società, soggetto giuridico autonomo, gode di diritti e doveri. SOCIETÀ COMMERCIALI E NON COMMERCIALI IL Principio di tipicità Non esistono società atipiche, non è possibile creare società diverse da quelle previste dalla legge. Le società commerciali Hanno per oggetto l'esercizio di un'impresa commerciale, alle quali si applica lo statuto dell'imprenditore commerciale coi relativi obblighi. Le società non commerciali Hanno per oggetto l'esercizio di un'impresa agricola. Tutte le società sono commerciali, tranne la società semplice. Eccezione: le società commerciali non possono essere società mplici, ma le società non commerciali possono adottare qualsiasi forma (per far sì che le imprese agricole importanti non siano costrette ad adottare la struttura della società semplice). La società non commerciale a forma commerciale, però, non è soggetta alle procedure concorsuali. SOCIETÀ DI PERSONE E CAPITALI Società di persone: società semplice (s.s.), società in nome collettivo (s.n.c.) e società in accomandita semplice (s.a.s.) Società di capitali: società per azioni (s.p.a.), società a responsabilità limitata (s.r.l.) e società in accomandita per azioni (s.a.p.a.) società di persone L'elemento personale prevale a quello patrimoniale. Non si ha l'obbligo di un capitale sociale minimo, perciò è essenziale la garanzia offerta dal patrimonio personale dei singoli soci ai creditori della società. In caso di debiti, sono chiamati a rispondere con i propri patrimoni personali: -Sussidiariamente: il patrimonio personale può essere aggredito solo dopo l'esaurimento di quello sociale (beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale). -illimitatamente: il socio risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri, cioè con tutto il suo patrimonio. -solidalmente: i creditori sociali possono chiedere a un socio qualsiasi di pagare l'intero debito. Eccezione delle società in accomandita semplice: i soci accomandatari rispondono in modo illimitato e solidale, i soci accomandanti in modo limitato in base al conferimento. società di capitali L'elemento patrimoniale prevale a quello personale. In caso di inadempimento, i creditori sociali possono rivolgersi solo al patrimonio sociale e non personale dei soci. Eccezione delle società in accomandita semplice: i soci accomandatari rispondono in modo illimitato e solidale, i soci accomandanti in modo limitato in base al conferimento. Autonomia patrimoniale imperfetta: società di persone. I soci possono essere chiamati a rispondere ai debiti con il proprio patrimonio personale, quindi la separazione non è assoluta. Autonomia patrimoniale perfetta: società di capitali. I soci non possono essere chiamati a rispondere ai debiti con il proprio patrimonio personale, la separazione è assoluta in quanto le società di capitali hanno una personalità giuridica. Trasferimento delle quote: società di persone la quota non è trasferibile senza il consenso dei soci, società di capitali la quota è liberamente trasferibile. Amministrazione: società di persone tutti i soci possono essere amministratori, società di capitali l'amministratore può non essere socio. Differenza Autonomia patrimoniale Amministrazione Controllo di gestione Cessione delle quote Quota: entità della partecipazione in una società (aumenta e diminuisce in base all'andamento della società). Modifica dell'atto costitutivo Vicende personali del socio Trasferimento delle quote Società di persone Imperfetta Tutti i soci possono amministrare la società Tutti i soci hanno il diritto al controllo della società anche quelli non amministratori (controllo diretto). La cessione della quota è subordinata al consenso unanime dei soci. All'Unanimità -Il socio non può svolgere attività di concorrenza in società simili alla società di persone -il fallimento di un socio è rilevante e comporta l'esclusione automatica dalla società La morte del socio non comporta l'ingresso automatico dei suoi eredi nella società (la quota viene liquidata in denaro) a meno che i soci non vogliono che l'erede entri. Società di capitali Perfetta L'amministratore può non essere socio della società Un socio può esercitare il controllo sulla società attraverso un organo di controllo (indirettamente). La quota di partecipazione può essere ceduta liberamente. A maggioranza La morte del socio comporta l'ingresso automatico SOCIETÀ LUCRATIVE E MUTUALISTICHE Le società Lucrative Le società di persone e di capitali hanno l'obiettivo di conseguire un lucro e anche di devolverlo ai soci. LA COSTITUZIONE E I CONFERIMENTI NELLA S.S. La costituzione Le società mutualistiche Non hanno scopo di lucro, ma di fornire ai soci dei beni, servizi o posti di lavoro a condizioni vantaggiose. Sono le cooperative e le società mutualistiche. La nazionalità della società Indica l'appartenenza della società a un determinato Stato. Si applica la legge italiana in tutte le società costituite nel nostro Paese anche se effettua l'attività all'estero. Se invece sono state costituite all'estero devono avere la sede amministrativa in Italia. LA SOCIETÀ SEMPLICE La società semplice è la forma più elementare di società. È l'unica società non commerciale e viene adottata per l'esercizio di attività agricole o professionali di modeste dimensioni. Il contratto sociale può essere concluso in qualsiasi forma. Di solito non si redige un atto scritto, ma viene costituito quando i soci esercitano direttamente l'attività prescelta. La libertà di forma ha un limite, perché le parti devono rispettare le forme richieste dalla natura dei beni conferiti. È necessario l'atto scritto quando si conferiscono: la proprietà dei beni immobili, il godimento indeterminato o superiore a 9 anni di beni immobili, diritti reali immobiliari. La modificazione del contratto sociale: può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci (unanimità) salvo che il contratto decida diversamente, ma deve essere scritto. I conferimenti: i soci sono obbligati ad eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale; se la quota non è stabilita deve essere uguale per tutti i soci. L'oggetto dei conferimenti: possono essere di diverso tipo. Conferimenti in denaro: consente alla società di usufruire immediatamente della liquidità necessaria per iniziare l'attività. Conferimenti in natura: conferimento di beni mobili o immobili in proprietà (la società diventa proprietaria) o godimento (diritto di utilizzo, in caso di scioglimento vengono restituiti al socio). Conferimenti di crediti: un diritto di credito che un socio ha nei confronti di un terzo. Conferimenti di servizi: prestazione di lavoro manuale o intellettuale fornita dal socio d'opera. I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DEI SOCI NELLE S.S. I diritti dei soci Di natura patrimoniale: sono il diritto agli utili (percepire la propria parte dopo il rendinconto: operazioni di entrata e uscita corrispondenti), diritto alla quota di liquidazione (dopo lo scioglimento della società) Di natura amministrativa: esprimere le proprie idee, amministrare la società (per i soci anche amministratori) e non controllo dei non amministratori del controllo dell'operato. GLi Obblighi dei soci: devono eseguire i conferimenti come stabilito nel contratto, partecipare agli utili e alle perdite (in base al rendiconto annuale) e non possono servirsi delle cose del patrimonio sociale per scopi personali. L'AMMINISTRAZIONE E LA RAPPRESENTANZA DELLA S.S. L'amministrazione Prevede gli atti di ordinaria amministrazione (conservazione patrimonio sociale) e straordinaria amministrazione (modifica patrimonio sociale). L'amministrazione disgiuntiva: tutti i soci sono amministratori, se non è previsto diversamente dal contratto. I soci possono compiere da soli qualunque atto di gestione e non è tenuto ad informare gli altri soci amministratori. È possibile opporsi solo prima dello svolgimento dell'operazione, in caso deciderà la maggioranza (se si mette a rischio il patrimonio sociale). L'amministrazione congiuntiva: ogni atto di gestione deve essere deliberato dall'unanimità dei soci amministratori. È più sicura, ma meno efficiente. Eccezione: se c'è la necessità di evitare un danno alla società, ogni socio amministratore deve compiere l'operazione per evitarlo. La responsabilità degli amministratori: gli amministratori sono responsabili in solido verso la società nell'amministrazione con la diligenza del buon padre di famiglia, risarcendo eventuali danni causati, a meno che non dimostrino di non avere alcuna colpa, cioè di aver vigilato. La rappresentanza È il potere di compiere atti in nome e per conto della società stessa. Potere di amministrazione: poter decidere quali atti compiere nell'interesse della società; Potere di rappresentanza: potere di compiere gli atti in nome e per conto della società, il rappresentante esprime all'esterno la volontà sociale con la firma sociale. Ha anche il potere di rappresentanza processuale, rappresentando in giudizio la società. LA RESPONSABILITÀ DEI SOCI E IL CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO Art 2267 cc: i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale; per le obbligazioni sociali rispondono sia la società con il patrimonio sociale sia tutti i soci con il loro patrimonio personale (conseguenza dell'autonomia patrimoniale imperfetta). La responsabilità personale dei soci illimitata: il socio risponde alle obbligazioni con i suoi beni presenti e futuri •Solidale: a ogni socio può essere richiesto l'intero ammontare del debito •Sussidiaria: i creditori sociali possono pretendere il pagamento dai soci solo se il patrimonio sociale non soddisfa i debiti (beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale). Il beneficio della preventiva escussione nelle società di persone Nella s.s l'art. 2268 cc stabilisce che il socio richiesto del pagamento dei debiti può domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale indicando su quali beni il creditore possa soddisfarsi. Se i beni indicati non sono sufficienti al creditore per soddisfarsi, può agire sul patrimonio personale di un socio, che può esercitare l'azione di regresso, ovvero chiedere il rimborso ai soci restanti di quanto pagato al creditore personalmente, in proporzione alla quota di partecipazione di ciascuno. La responsabilità del nuovo socio Art. 2269 stabilisce che chi entra a far parte di una società già costituita risponde che gli altri soci per le obbligazioni anteriori all'acquisto della qualità di socio. IL Creditore particolare del socio È chi vanta un credito nei confronti di un singolo socio (separato dalla società), il creditore particolare del socio non può soddisfarsi sul patrimonio della società. Il creditore particolare del socio può: •Agire sugli utili spettanti annualmente al socio debitore; •Compiere atti conservativi sulla quota di liquidazione spettante al socio debitore (chiedere il sequestro); •Chiedere la liquidazione della quota del socio debitore alla società (effettuata in 3 mesi). LO SCIOGLIMENTO, LA LIQUIDAZIONE E L'ESTINZIONE DELLA SS Le cause dello scioglimento Operano di diritto, ovvero automaticamente senza alcuna azione dai soci. Decorso del termine: può essere a tempo indeterminato (non è fissato un termine, l'attività continua fino al verificarsi di un'altra causa di scioglimento) o determinato (le parti hanno già stabilito un termine di durata, il c.c prevede la possibilità di proroga). Conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguimento: si ha raggiunto l'obiettivo o l'impossibilità è determinata da eventi esterni. Volontà di tutti i soci: molto frequente, devono essere tutti d'accordo a chiudere l'attività. Mancanza di pluralità dei soci: la pluralità é un elemento essenziale, se rimane un solo socio la società si scioglie. Altre cause previste dal contratto: l'atto costitutivo può prevedere altre cause, come la morte di un determinato socio o in caso di andamento negativo. La Liquidazione della società Con la liquidazione si converte il patrimonio sociale in denaro (liquidità), in modo da pagare tutti i debiti della società e in caso da ripartire tra i soci l'eventuale residuo attivo. Dopo lo scioglimento, i soci amministratori mantengono il loro potere in caso di urgenza fino a che siano presi provvedimenti per la liquidazione. Le modalità di liquidazione Il liquidatore può essere un socio, un amministratore o un terzo (possono essere revocati per giusta causa). I liquidatori devono riceve dagli amministratori: -i beni della società -i documenti sociali (fatture) -il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto In seguito alla ricostruzione del patrimonio sociale, i liquidatori e amministratori redigono l'inventario, dal quale risulta lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. Liquidazione del passivo I liquidatori vendono i beni sociali e impiegano le somme ricavate per estinguere i debiti della società. Si ribadisce il divieto di ripartire tra i soci i beni sociali finché non siano pagati ai creditori. Se non ci sono fondi a sufficienza, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti dovuti in proporzione al loro ruolo nelle perdite. Ripartizione dell'attivo Una volta pagati i debiti, si passa alla ripartizione dell'eventuale residuo attivo (a ogni socio viene attribuita la somma proporzionale al valore del suo conferimento). I poteri e gli obblighi dei liquidatori: possono compiere gli atti necessari alla liquidazione, possono vendere beni sociali, fare transizioni e rappresentare la società in giudizio. L'estinzione della società Si verifica solo dopo che ciascun debito è stato ripagato, in caso contrario deve considerarsi ancora esistente. LO SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO LO Scioglimento parziale del rapporto sociale Può sciogliersi anche con riferimento a un socio solo (per questo si dice parziale). Nel contratto sociale l'uscita di un solo socio non determina l'estinzione (è plurilaterale), ma solo lo scioglimento del rapporto sociale: la morte, il recesso o l'esclusione del socio. La morte del socio È un legame di fiducia strettamente personale, perciò in caso di morte di un socio la sua quota non può essere trasmessa agli eredi. Salva altra disposizione del contratto sociale, gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi entro 6 mesi; in alternativa: - sciolgono la società: occorre l'unanimità dei soci - continuare con gli eredi: occorre il consenso di tutti i soci e degli eredi. IL recesso del socio È lo scioglimento del rapporto sociale per volontà del socio. 2 ipotesi: 1. Se la società è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci: il recesso deve essere comunicato a tutti i soci con un preavviso di 3 mesi; 2. Se la società è a tempo determinato, il recesso è ammesso per legge se sussiste una giusta causa. L'esclusione del socio (per gravi inadempienze) può avvenire: Esclusione di diritto, opera automaticamente senza l'intervento dei soci. il socio che sia stato dichiarato un fallito; - il socio nei cui confronti un creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota, la legge vuole tutelare gli altri soci e la società. Esclusione facoltativa, il socio è escluso su deliberazione degli altri soci nei casi. - gravi inadempienze delle obbligazioni - l'interdizione o l'inabilitazione del socio (gli impediscono di curare i suoi interessi) - la sua condanna a una pena che importa l'interdizione dai pubblici uffici - la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita - per il perimetro della cosa conferita in godimento o proprietà Il procedimento di esclusione, è deliberato dalla maggioranza dei soci. La delibera deve essere messa a conoscenza del socio escluso. Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione, l'escluso non è più socio e quindi non partecipa agli utili e alle perdite. Durante i 30 giorni l'escluso può fare opposizione in tribunale: se dà ragione al socio escluso questo viene reintegrato.

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Imprenditore, azienda e società

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Rapporto giuridico tra imprenditore e compratore: garantito.
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l'imprenditore Rapporto giuridico tra imprenditore e compratore: garantito. È importante studiare norme giuridiche in ambito economico per poter capire le garanzie ed i meccanismi alla base dei rapporti economici tra i soggetti. LA NOZIONE DI IMPRENDITORE Art. 2082 c.c. L'imprenditore è colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi. Professionalmente: in modo sistematico e abituale, non occasionale né continuativa. Può essere anche circoscritta in un periodo dell'anno, non necessariamente per 365 giorni. Attività economica: tesa a produrre ricchezza per il mercato, sopportando dei costi per produrre ricavi. L'esistenza del profitto non è necessaria, si è imprenditori anche se in perdita. Organizzata: organizza i fattori tipici della produzione (lavoro, capitale, infrastrutture, beni strumentali, macchinari) per il ciclo produttivo, anche in come diverse. Produzione e scambio di beni e servizi: la nuova ricchezza viene prodotta solo aumentando o scambiando beni o servizi sul mercato. Si agisce nel mercato per il mercato. Il rischio: se non c'è il rischio non esiste l'imprenditore. Tutte le conseguenze, positive e negative, cadono esclusivamente su di lui. L'impresa: è lo svolgimento dell'attività dell'imprenditore. L'azienda: è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, è quindi lo strumento di cui si serve l'imprenditore per la sua attività. I Liberi professionisti: non sono considerati imprenditori. Diventano tali solo...

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se l'esercizio della professione viene effettuato in un'attività organizzata. (C’è la professionalità, non organizzazione). Es. architetto, ma diventa un imprenditore quando fonda una società o crea una struttura complessa. PICCOLO IMPRENDITORE (2083 c.c.): I coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti. Il proprietario o affittuari del fondo (fittavolo). Non ha quindi rilevanza la proprietà. Tutti coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il proprio lavoro e dei componenti della famiglia. Prevalentemente: in base al numero dei dipendenti e al capitale impiegato. -Coltivatore diretto del fondo: coltiva personalmente il terreno. Contribuisce anche solo per 1/3 alla coltivazione. -Artigiano: in qualità di titolare d'impresa prevalentemente con proprio lavoro anche manuale. Deve lavorare nella sua attività e prevalentemente il lavoro deve essere il suo. Impresa/azienda artigiana: la sua attività è organizzata. Requisiti qualitativi ma anche quantitativi (aumento di personale, capitali, strutture...). Se cresce così tanto, però, potrebbe diventare un'impresa commerciale, perdendo tutti i vantaggi dell'impresa artigiana. La legge controlla la dimensione. Esempio: parametri numero lavoratori. Se un'impresa di trasporto ha più di 8 dipendenti non è artigiana. Questo viene fatto perché c'è il rischio che si perda la prevalenza del lavoro dell'artigiano. -Piccolo commerciante (negoziante): fornaio, ttivendolo... sono piccoli imprenditori come le piccole e medie imprese (in un anno non deve superare un determinato fatturato, numero di operai). -Imprenditore ordinario: chi non è piccolo imprenditore (sia medio sia grande). Ha obblighi più gravosi rispetto al piccolo imprenditore. IMPRESA FAMILIARE: : opera il titolare, piccolo imprenditore, che si avvale della collaborazione dei membri della famiglia, ci possono essere dipendenti ma l'attività deve essere prevalentemente sua, gli altri non hanno ruoli di responsabilità oltre all'imprenditore. Inoltre il rapporto tra capitale-persona: equilibrato. Se il capitale necessario è maggiore rispetto al numero delle persone, al lavoro (macchinari più costosi), non è un'impresa familiare perché l'impresa va avanti non più per prevalenza personale, ma per il capitale investito. Condizioni: 1) prevalenza lavoro diretto dell'imprenditore sui dipendenti. 2) nel rapporto lavoro-capitale prevale il lavoro. IMPRENDITORE AGRICOLO (2135 cc): chi esercita una delle seguenti attività: -Coltivazione del fondo: qualsiasi produzione di beni agricoli, effettuato utilizzando la terra. Può assumere dipendenti ed usare macchinari. -Selvicoltura: coltura del bosco. -Allevamento di animali: allevamento del bestiame (bovini, equini, suini, ovini), itticoltura, cura e sviluppo di un ciclo biologico o di una sola fase dell'allevamento dell'animale (come le api, bachi da seta). -Attività connesse: esercitate dall'imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento degli animali. Es. coltivazione mele: vendita, conservazione, vendita succo, marketing, valorizzazione del territorio circostante, esempio cascine. Fattore discriminante: prevalentemente. La maggior parte del fatturato deve provenire dalla dal prodotto iniziale. IMPRENDITORE COMMERCIALE (2195 cc): Chi svolge -Un'attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi: esclude i beni agricoli. -Un'attività di intermediaria di circolazione dei beni: per scambiare beni, come il grossista -Un'attività di trasporto per terra, acqua o aria: aziende logistiche. -Un'attività bancaria o assicurativa: controllata dallo Stato. -Altre attività ausiliarie a queste: strumentali che servono di aiuto alle precedenti. L'aspetto prevalente: tutela dei creditori (terzi). Per aprire un'attività commerciale, serviranno maggiori capitali e mezzi a tutela dei creditori. STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE È l'insieme delle regole che l'imprenditore commerciale deve rispettare. Ha tre obblighi: -Iscrizione nel registro delle imprese -Tenuta delle scritture contabili -Soggezione alle procedure concorsuali (fallimento...) Iscrizione registro delle imprese: Il registro delle imprese è il documento sul quale l'imprenditore commerciale deve iscriversi, cosicché facilmente si possa riconoscere la persona a cui rivolgersi quando c'è un problema. E' tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. Rende riconoscibile e reperibile in qualsiasi momento l'imprenditore, a tutela del creditore. Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, l'imprenditore commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese in cui stabilisce: informazioni personali (nome, cognome...), la ditta, l'oggetto dell'impresa e la sede dell'impresa. L'ufficio deve accertare l'autenticità della sottoscrizione. L'imprenditore può chiedere la modifica entro 30 giorni in cui esse si verificano. La natura dell'iscrizione: dichiarativa e costitutiva. Dichiarativa: funzione pubblicitaria, per far conoscere a terzi l'impresa dei fatti più importanti. Costitutiva: per esistere. L'efficacia dell'iscrizione: può avere sia efficacia positiva sia negativa. Efficacia positiva: tutti i fatti iscritti si presumono conosciuti da terzi, senza possibilità di prova contraria, è responsabilità dei terzi a non essere informati che non possono opporsi. Negativa: l'imprenditore non può opporre ai terzi i fatti che avrebbero dovuto essere iscritti e che lui non hai scritto, a meno che non provi che ne abbiano avuto conoscenza. Esempio: non si ha iscritto la sede legale. Chi non si iscrive: l'imprenditore di fatto/occulto che risponde per quello che non ha fatto. Risponde sia il prestanome che l'imprenditore occulto perché non si è iscritto. Anche se non ci si iscrive, si risponde direttamente perché si è considerati imprenditore. Tenuta delle scritture contabili Le scritture contabili sono: -Libro giornale: indica le operazioni dell'impresa giorno per giorno (crediti, debiti, entrate, uscite, fornitori, creditori) -Libro degli inventari: contiene l'attivo e il passivo dell'impresa. ad inizio di ogni anno d'esercizio (solare) per indicare il patrimonio della società. Si chiude sempre con il bilancio d'esercizio. -Altre scritture contabili: variano in base alla dimensione dell'impresa (libro di magazzino tre...) Hanno una natura civilistica: mantengono ordinata la contabilità. L'imprenditore deve conservare gli originari delle lettere, telegrammi, fatture, ricevute rispettando determinate regole (per almeno 10 anni). -Strumento a tutela dei creditori: permette ai creditori di poter essere tutelati. In ogni momento l'imprenditore può avere sotto controllo l'andamento dell'impresa, ed è possibile ricostruire, in ogni momento, la sua situazione patrimoniale. -Hanno efficacia probatoria: nei processi civili possono essere usati dal creditore contro l'imprenditore. Raramente queste possono essere a favore dell'imprenditore. Per la tenuta irregolare delle scritture contabili è responsabile sia l'imprenditore sia l'amministratore della società. La tenuta non corretta delle contabilità può essere un reato (crea danni ai terzi) fino a quello di banca rotta fraudolenta. La capacità di agire E' l'idoneità ad esercitare sia i propri diritti sia doveri che si acquista, di regola,ai 18 anni. Incapace assoluto: totalmente privo della capacità d'agire (minore ed interdetto) Incapace relativo: parzialmente privo della capacità d'agire (minore emancipato ed incapace). Un incapace di agire non può iniziare un'impresa commerciale, ma può continuarla e proseguirla se è già avviata. Necessaria è l'autorizzazione dal Tribunale. Le procedure concorsuali Le procedure concorsuali, come il fallimento, sono procedimenti giudiziari con cui, una volta accertato lo stato di insolvenza dell'imprenditore, si liquida l'intero patrimonio del debitore- imprenditore, per distribuirlo farà i creditori in base a un principio di equità. Le procedure concorsuali sono: fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria. Variano in base alle condizioni dell'imprenditore. I RAPPRESENTANTI DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE I rappresentanti ricevono dall'imprenditore una procura di rappresentanza per poter esercitare la loro attività, seppur a diversi livelli. Sono: institore, procuratore e commesso. Institore: è il direttore generale dell'impresa. È proposto all'esercizio di un'impresa commerciale o di una sede secondaria (filiale). L'unica persona a cui deve rispondere all'imprenditore stesso. Può dare ordini, assumere, licenziare, promuovere, acquistare, vendere; ma non può alienare o ipotecare i beni immobili se non è stato autorizzato. Ha sia una rappresentanza commerciale, a volte anche giudiziale. È nominato nel registro delle imprese. Procuratore: ha un potere di rappresentanza speciale, cioè più limitato rispetto all'institore, da cui solitamente dipende. È a capo di un preciso settore dell'impresa (potere specifico), delegato da un atto di rappresentanza. Ha un'autonomia più limitata rispetto all'institore. Commesso: è un ausiliario minore dell'imprenditore, può compiere solo gli atti relativi alle sue mansioni. A un potere di rappresentanza molto limitato: non può prendere decisioni, ha solo compiti esecutivi. Es. commesso di negozio, camerieri... LA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA La concorrenza (Art. 41 cost.) Libertà di impresa. L'iniziativa economica privata è libera. Vuole aumentare la concorrenza, incentivando la presenza di più imprese sul mercato. È compito dello Stato mantenerla libera (evitando monopoli). Anche l'Unione Europea riconosce la libertà di concorrenza (Art 15) nella carta UE: ogni persona diritto di lavorare ed esercitare una professione liberamente scelta o accettata. I Limiti Legali aLLa concorrenza: deve essere esercitata in modo corretto e leale. Non deve ledere gli interessi altrui e l'interesse nazionale. Divieto della concorrenza SLeale: gli atti di concorrenza sleale sono quelli in grado di creare confusione nei consumatori, denigrare i prodotti delle altre imprese o contrari alle regole della correttezza professionale. Atti in grado di creare confusione nei consumatori: chiunque usa nomi o segni distintivi che producono confusione con altri usati in modo legittimo da altri. Esempio: beni firmati contraffatti (commette un reato non solo chi produce e vende, ma anche chi acquista). Atti tali da denigrare i prodotti dalle altre imprese: chi diffonde notizie false o denigranti sui prodotti di un concorrente. È invece lecita la pubblicità comparativa, basata su un verificato confronto tra i prodotti di imprese concorrenti. Atti contrari alle regole della correttezza professionale: chi si avvale di ogni altro mezzo che danneggi un'altra azienda. Esempio: spionaggio industriale. La tutela giudiziaria contro la concorrenza SLeaLe Le vittime di atti di concorrenza sleale possono agire in giudizio contro l'autore. La sentenza del giudice ha: -effetto inibitorio: proibisce la continuazione degli atti di concorrenza sleale; -effetto riparatoria: elimina i danni provocati dalla concorrenza sleale (sequestro e distruzione dei prodotti); -effetto risarcitorio: l'autore è tenuto al risarcimento del danno nei confronti dell'imprenditore danneggiato. L'azienda L'impresa e l'azienda sono due concetti ben distinti. LA NOZIONE DI AZIENDA Art 2555 c.c. L'azienda è il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. L'azienda è il mezzo/strumento e l'impresa il fine dell'attività. Complesso di beni organizzati: -beni materiali: edifici, impianti, macchinari, merci... -beni immateriali: segni distintivi (ditta, insegna, marchio) e brevetti industriali; -servizi: si organizzano nell'azienda. Esercizio dell'impresa: non è necessario che l'imprenditore sia anche il proprietario dei beni (cioè dell'azienda), che possono appartenere anche a terzi. L'importante è che l'imprenditore possa utilizzarli. L'AVVIAMENTO DELL'AZIENDA La clientela: l'insieme dei consumatori convinti di acquistare un dato bene o servizio offerto da una determinata azienda. E' fondamentale perché da essa dipende il profitto. L'avviamento: è la capacità dell'azienda di produrre ricchezza e reddito (potenzialità economica). L'aumento di valore dell'azienda che nasce dal fatto che i beni che la compongono sono organizzatl e coordinati per l'esercizio dell'impresa. (Valore dell'azienda è maggiore dei singoli beni). Da' la possibilità di stimare il valore dell'azienda nel momento del suo trasferimento. L'avviamento è dato da un elemento soggettivo ed oggettivo. Soggettivo: l'abilità operativa dell'imprenditore sul mercato e sua capacità di creare, conservare e accrescere la clientela. (Processo di fidelizzazione). Oggettivo: elementi dell'azienda e del luogo in cui si svolge l'attività. Questo fa parte del funzionamento dell'azienda, perché rimane anche se cambia il titolare. IL TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA Trasferire un'azienda non significa necessariamente venderla, perché è possibile trasferirne solo il godimento (affittata, ceduta in usufrutto, uso, conferita in società). Il trasferimento dell'azienda indica il trasferimento dell'intero complesso aziendale (e non dei singoli beni aziendali), anche se può essere ceduto un solo ramo aziendale. L'avviamento è il valore aggiunto nel momento in cui si trasferisce l'azienda. La forma del trasferimento I contratti che hanno per oggetto il trasferimento dell'azienda devono osservare le norme per il trasferimento dei singoli beni aziendali. Il legislatore non ha quindi stabilito una forma specifica per la vendita dell'azienda, ma solo per i singoli beni del complesso aziendale. Di fatto, la vendita avviene con almeno una scrittura privata autenticata perché: -con la presenza di beni immobili è necessaria la forma scritta a pena di nullità; -ai fini della prova ed opponibilità del contratto ai terzi, devono essere provati per iscritto; -per le imprese registrate i contratti di vendita devono essere depositati nel registro delle imprese entro 30 giorni con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata. La forma scritta di un contratto: -scrittura privata: mettere per iscritto le regole dello scambio -scrittura privata autenticata: mettere per iscritto al notaio. Deve esserci un pubblico ufficiale, la sua autentica è delle persone che si assumono l'impegno, non l'accordo. Il notaio non garantisce il contenuto, ma chi lo ha scritto. -atto pubblico: atto notarile. Tende a garantire anche il contenuto. La forma del contratto può avere due finalità: A fini probatori (ad provationem) per provare l'esistenza di qualcosa A fini di validità (ad substantiom): per la validità di qualcosa (se non è scritto non è valido). La forma è importante per la prova. Eccezione: i beni necessitano l'atto scritto, ha senso fare il trasferimento con un atto scritto. Pur non essendo richiesta, è importante per la validità. Gli effetti della vendita dell'azienda Il divieto di concorrenza dell'alienante: chi aliena l'azienda deve astenersi dal compimento, per cinque anni, dall'iniziare una nuova impresa e che sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta. La violazione del divieto di concorrenza comporta un inadempimento contrattuale, con la risoluzione del contratto risarcimento del danno. Successione nei contratti: la vendita dell'azienda comporta la successione nei contratti stipulati. E se non è pattuito diversamente, l'acquirente subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, che non abbiano carattere personale. Eccezioni: -la successione automatica non opera per i contratti personali che si basano sul rapporto di fiducia tra le parti; -il terzo contraente può recedere dal contratto entro tre mesi per una giusta causa (come l'inaffidabilità o inadempimento). I crediti e i debiti relativi all'azienda ceduta: -Crediti: la cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore, ha effetto nei confronti dei terzi dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. La notifica viene sostituita dall'iscrizione nel registro delle imprese. -Debiti: l'alienante non è liberato dai debiti anteriori al trasferimento se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Per i debiti sorti prima della vendita dell'azienda il ebitore resta l'alienante, a meno che il creditore abbia dato il consenso la sua liberazione. Se però essi risultano dai libri contabili, risponde in solido anche l'acquirente dell'azienda (ad eccezione dei debiti contratti con i lavoratori che non devono essere necessariamente nei libri contabili). I SEGNI DISTINTIVI DELL'AZIENDA: LA DITTA E L'INSEGNA Rientrano tra i beni immateriali che costituiscono il complesso aziendale. -Ditta: permette di distinguere i vari imprenditori presenti sul mercato; -Insegna: permette di individuare i locali dell'azienda; -Marchio: contraddistingue i prodotti dell'azienda dagli altri. La ditta La ditta è il nome sotto il quale l'imprenditore svolge la sua attività. Si tratta di: -Ditta: per le imprese individuali; -Ragione sociale: per le società di persone; -Denominazione sociale: per le società di capitali. I requisiti essenziali sono: la verità, novità e liceità. -Verità: la ditta può essere di pura fantasia, ma deve necessariamente contenere il cognome o la sigla dell'imprenditore. Sia priva della verità, la ditta è irregolare. -Novità: la ditta non può essere uguale o troppo simile a un'altra già operante sul mercato. Non deve creare confusione tra i consumatori. In caso contrario sarà necessaria una modificazione secondo il principio della priorità dell'uso (obbligo di modifica al secondo). Il principio di novità della ditta non viene applicato in modo assoluto, solo nella necessità di tutelare i consumatori. -Liceità: la ditta non può essere contraria alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. Se presenta questi requisiti, l'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta. La ditta derivata: nel momento in cui la ditta è trasferita, è denominata ditta derivata. La ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda, per evitare confusioni. L'insegna L'insegna è il segno distintivo che permette di individuare i locali nei quali si svolge l'attività dell'imprenditore e dove si trova l'azienda. L'insegna può essere: -nominativa: è costituita solo da determinate parole; -figurativa: costituita solo da segni o figure; -mista: costituita sia da parole sia da figure. L'insegna deve possedere i requisiti della liceità e novità, non necessariamente quello della verità perché non necessario che contenga il nome o la sigla dell'imprenditore. Come nel caso della ditta, l'imprenditore ha diritto esclusivo all'uso e non può essere trasferita separatamente dall'azienda. IL MARCHIO Il marchio è il più importante dei segni distintivi perché contraddistingue i prodotti e servizi dell'azienda da quelli dei concorrenti. I consumatori riconoscono con facilità i prodotti di una data impresa. Codice della proprietà industriale (2005): il marchio consiste in qualunque segno grafico che può coincidere con la ditta e deve presentare gli stessi requisiti con l'aggiunta di quello dell'originalità perché deve esprimere la capacità distintiva del prodotto. L'assenza di uno di questi comporta nel nullità del marchio. I tipi di marchio -in base alla natura del marchio: marchi di fabbrica (apposti dal fabbricante) e marchi di commercio (a posti dal venditore), il marchio di commercio può solo affiancare il marchio di fabbrica senza sostituirlo; -in base al numero di marchi: marchio generale (un solo marchio per tutti i prodotti) e marchi speciali (più marchi per differenziare i prodotti); -in base alla capacità distintiva del marchio: marchio forte (accentuata capacità distintiva frutto di pura fantasia) marchi deboli (parole di uso comune). IL marchio registrato Solo chi ha registrato il nuovo marchio, ha il diritto esclusivo d'uso. Deve essere registrato all'Ufficio Italiano brevetti e marchi che gli dà il diritto all'uso esclusivo su tutto il territorio nazionale per 10 anni (rinnovamento è illimitato). Contraffazione del marchio: dato che il marchio viene tutelato civilmente e penalmente, si ha la contraffazione quando i concorrenti fanno uso indebitamente di un segno quasi uguale all'originale. Il titolare del marchio può promuovere l'azione di contraffazione per ottenere sia l'inibitoria (divieto) sia la rimozione degli effetti degli stessi. Titolare ha diritto a risarcimento del danno. Marchio non registrato: la legge tutela anche chi utilizza un marchio senza averlo registrato, ma chiunque può registrarne uno identico acquisire così il diritto e utilizzarlo. La legge tutela il diritto di preuso, solo all'interno della zona in cui in effetti è venuto. Trasferimento del marchio: il marchio può essere trasferito. -cessione del marchio: il trasferimento a titolo definitivo; -licenza del marchio: concessione in godimento temporaneo. Il marchio può essere ceduto in licenza anche solo parzialmente, cioè solo per una parte dei prodotti per i quali è stato registrato (non devono ingannare i consumatori). Perdita del marchio: cause possibili. Trasferimento ad altro imprenditore, scadenza della registrazione senza rinnovo, non uso per 5 anni consecutivi, rinuncia. La volgarizzazione del marchio È un altro modo per perdere il marchio che si verifica quando ha troppo successo e perde la sua capacità distintiva. Non permette più di identificare il singolo prodotto, ma solo la categoria cui appartiene, perché è troppo noto e diffuso. IL DIRITTO D'AUTORE Le creazioni intellettuali Fra beni materiali dell'azienda possiamo trovare le creazioni intellettuali, che si dividono in: -opere dell'ingegno: idee creative nel campo culturale (canzone); -invenzioni industriali: le idee creative nel campo della tecnica. Entrambe sono tutelate dal nostro ordinamento, le opere dell'ingegno con il diritto d'autore e le invenzioni industriali con il diritto di brevetto. Il diritto d'autore Il legislatore tutela le opere dell'ingegno, solo se hanno carattere creativo: devono essere originali rispetto alle preesistenti e devono essere frutto di un'elaborazione personale dell'autore. L'acquisto del diritto d'autore: il diritto d'autore nasce con la creazione dell'opera, cioè nel momento in cui l'idea prende vita (non è necessario che sia divulgato tra il pubblico). L'acquisto viene solo a titolo originario, perché non deriva dal diritto di un precedente. È prevista la registrazione dell'opera in un speciale registro pubblico tenuto a cura della Siae. Le registrazioni hanno un'efficacia limitata probatoria perché si limitano a garantire la provenienza dell'opera e la paternità dell'autore. La tutela del diritto d'autore: gode di una tutela sia morale sia patrimoniale. Il diritto morale d'autore: si manifesta. -diritto di farsi riconoscere come autore dell'opera (rivendicando la paternità); -diritto di inedito (decidere se pubblicarla o meno). -diritto di anonimo (nel modo in cui pubblicarla); -diritto di opporsi a modificazioni o deformazioni dell'opera; -diritto di pentimento (possibilità di ritirarla). Il diritto morale d'autore è un diritto della indefinita e imprescrittibile. alità, è inalienabile, irrinunciabile, di durata Il diritto patrimoniale d'autore: consiste nel diritto esclusivo sia di utilizzare economicamente l'opera sia di pubblicarla. -ha una durata limitata (si estingue 70 anni dopo la morte dell'autore); -è economicamente valutabile; IL BREVETTO INDUSTRIALE Le invenzioni industriali -è trasferibile sia per atto tra vivi sia per causa di morte. Spesso lo sfruttamento economico è concesso dall'autore ad altre persone, in tal caso l'autore avrà diritto a un compenso, perciò il diritto di esclusiva viene dato in licenza. Sono disciplinate dal codice civile e dal Codice della proprietà industriale. Consistono nella soluzione di un problema tecnico. IL brevetto industriale Prevede il diritto di utilizzazione economica solo dopo la concessione del relativo brevetto da parte dell'ufficio Italiano brevetti e marchi. Il brevetto è un atto amministrativo che attribuisce al titolare il diritto di esclusiva sull'invenzione. Il diritto si estende anche al commercio del prodotto e si esaurisce con la messa in commercio. L'oggetto del brevetto: -invenzioni di prodotto (hanno per oggetto il nuovo prodotto materiale); -invenzioni di procedimento (consistono in un nuovo metodo di produzione industriale con un nuovo dispositivo tecnico). Altre (durano solo 10 anni): -modelli di utilità (aumentano la funzionalità dell'impiego di macchinari); -disegni ornamentali (ornamentazione di determinate categorie di prodotti industriali). Le scoperte non brevettabili: non sono brevettabili nell'interesse della collettività: -scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici; -piani, principi e metodi per attività intellettuali; -nuovi metodi sia di diagnosi sia di trattamento chirurgico terapeutico. I requisiti per l'invenzione brevettabile: -novità (non fa parte del patrimonio tecnologico esistente); -originalità (necessita di una creatività); -industrialità (può essere fabbricato in qualsiasi industria); -liceità (non è contraria all'ordine pubblico). Il brevetto è nullo se manca di requisiti e la nullità può essere richiesta da chiunque. Il procedimento e la durata del brevetto: viene concesso dall'Ufficio Italiano brevetti e marchi e la domanda può riguardare una sola invenzione. Dura 20 anni dalla data di deposito della domanda e non è possibile un rinnovo. Successivamente l'utilizzo è libero per chiunque. La tutela giuridica del brevetto: sia carattere morale sia patrimoniale. -diritto morale: diritto di paternità dell'invenzione (personale, perpetuo, inalienabile imprescrittibile). -diritto patrimoniale: è indispensabile per lo sfruttamento economico esclusivo dell'invenzione. L'invenzione è tutelata sia civilmente sia penalmente. Può esercitare l'azione contro la contraffazione, il diritto di esclusiva vale solo sul territorio nazionale (è internazionale solo se l'esclusiva viene conseguita anche in altri Stati). Il brevetto comunitario può essere rilasciato per tutti i paesi dell'Unione Europea. La società LA NOZIONE DI SOCIETÀ La società è un'organizzazione in cui più persone (i soci), utilizzando i beni (denaro, immobili, macchinari) e a volte il loro stesso lavoro, costituiscono un'impresa collettiva, con lo scopo di ricavarne un guadagno che verrà poi diviso tra loro. La società ha quindi una veste giuridica e alla base di questa c'è un contratto. IL Contratto di società Art. 2247 cc: con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Il contratto di società rientra tra i contratti: Plurilaterali: stipulati da due o più parti •Consensuali: perfezionati con il consenso delle parti Con comunione di scopo: al raggiungimento di uno scopo comune Elementi essenziali, oltre alla pluralità di soci: conferimenti di beni o servizi, esercizio in comune di un'attività economica, divisione degli utili. I conferimenti Ogni socio deve effettuare i conferimenti per costituire il capitale, che serve per sostenere le spese necessarie per esercitare l'attività economica e per essere una garanzia per i creditori, in caso di inadempimento della società per le obbligazioni assunte. Conferimenti di beni: ogni cosa che abbia una valutazione economica. Dopo il conferimento di un determinato bene, il socio dovrà utilizzarlo solo collettivamente e non individualmente. Possono essere conferiti in proprietà (il socio vende il bene alla società, applicando le norme della vendita) o in godimento (il socio dà in affitto il bene, applicando le norme sull'affitto). Conferimenti di servizi: attività lavorativa di un socio (socio d'opera). Si possono conferire solo nelle società di persone. Il valore dei conferimenti va diviso da socio a socio, che avranno diritti proporzionali ai loro. L'esercizio in comune di un'attività economica Si intende un'attività con lo scopo di creare ricchezza. In una società, deve essere esercitata in comune ed insieme. Oggetto sociale: è la particolare attività economica scelta dai soci. Deve essere lecito, possibile e determinato. La divisione degli utili La partecipazione agli utili e alle perdite è proporzionale ai conferimenti (se il contratto non prevede criteri di ripartizione diversi). Divieto del patto leonino: è nullo il patto leonino con cui uno o più soci vengono esclusi dalla partecipazione agli utili o alle perdite. IL CAPITALE SOCIALE ED IL PATRIMONIO SOCIALE IL Capitale sociale È il valore in denaro dei conferimenti effettuati dai soci, che deve essere dichiaro nell'atto costitutivo della società. Di solito rimane invariato nel tempo. Capitale versato: insieme dei conferimenti realmente effettuati; Capitale sottoscritto: insieme dei conferimenti che i soci si sono impegnati ad effettuare IL Patrimonio sociale È composto dai conferimenti dei soci e dall'insieme dei rapporti attivi e passivi della società. È destinato a variare nel tempo e rappresenta la maggior garanzia su cui possono soddisfarsi i creditori della società. Patrimonio lordo: somma delle attività di una società in un determinato momento. Patrimonio netto: differenza tra le attività e le passività della società. L'autonomia patrimoniale È necessario distinguere il patrimonio della società e quello dei singoli soci. La società, soggetto giuridico autonomo, gode di diritti e doveri. SOCIETÀ COMMERCIALI E NON COMMERCIALI IL Principio di tipicità Non esistono società atipiche, non è possibile creare società diverse da quelle previste dalla legge. Le società commerciali Hanno per oggetto l'esercizio di un'impresa commerciale, alle quali si applica lo statuto dell'imprenditore commerciale coi relativi obblighi. Le società non commerciali Hanno per oggetto l'esercizio di un'impresa agricola. Tutte le società sono commerciali, tranne la società semplice. Eccezione: le società commerciali non possono essere società mplici, ma le società non commerciali possono adottare qualsiasi forma (per far sì che le imprese agricole importanti non siano costrette ad adottare la struttura della società semplice). La società non commerciale a forma commerciale, però, non è soggetta alle procedure concorsuali. SOCIETÀ DI PERSONE E CAPITALI Società di persone: società semplice (s.s.), società in nome collettivo (s.n.c.) e società in accomandita semplice (s.a.s.) Società di capitali: società per azioni (s.p.a.), società a responsabilità limitata (s.r.l.) e società in accomandita per azioni (s.a.p.a.) società di persone L'elemento personale prevale a quello patrimoniale. Non si ha l'obbligo di un capitale sociale minimo, perciò è essenziale la garanzia offerta dal patrimonio personale dei singoli soci ai creditori della società. In caso di debiti, sono chiamati a rispondere con i propri patrimoni personali: -Sussidiariamente: il patrimonio personale può essere aggredito solo dopo l'esaurimento di quello sociale (beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale). -illimitatamente: il socio risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri, cioè con tutto il suo patrimonio. -solidalmente: i creditori sociali possono chiedere a un socio qualsiasi di pagare l'intero debito. Eccezione delle società in accomandita semplice: i soci accomandatari rispondono in modo illimitato e solidale, i soci accomandanti in modo limitato in base al conferimento. società di capitali L'elemento patrimoniale prevale a quello personale. In caso di inadempimento, i creditori sociali possono rivolgersi solo al patrimonio sociale e non personale dei soci. Eccezione delle società in accomandita semplice: i soci accomandatari rispondono in modo illimitato e solidale, i soci accomandanti in modo limitato in base al conferimento. Autonomia patrimoniale imperfetta: società di persone. I soci possono essere chiamati a rispondere ai debiti con il proprio patrimonio personale, quindi la separazione non è assoluta. Autonomia patrimoniale perfetta: società di capitali. I soci non possono essere chiamati a rispondere ai debiti con il proprio patrimonio personale, la separazione è assoluta in quanto le società di capitali hanno una personalità giuridica. Trasferimento delle quote: società di persone la quota non è trasferibile senza il consenso dei soci, società di capitali la quota è liberamente trasferibile. Amministrazione: società di persone tutti i soci possono essere amministratori, società di capitali l'amministratore può non essere socio. Differenza Autonomia patrimoniale Amministrazione Controllo di gestione Cessione delle quote Quota: entità della partecipazione in una società (aumenta e diminuisce in base all'andamento della società). Modifica dell'atto costitutivo Vicende personali del socio Trasferimento delle quote Società di persone Imperfetta Tutti i soci possono amministrare la società Tutti i soci hanno il diritto al controllo della società anche quelli non amministratori (controllo diretto). La cessione della quota è subordinata al consenso unanime dei soci. All'Unanimità -Il socio non può svolgere attività di concorrenza in società simili alla società di persone -il fallimento di un socio è rilevante e comporta l'esclusione automatica dalla società La morte del socio non comporta l'ingresso automatico dei suoi eredi nella società (la quota viene liquidata in denaro) a meno che i soci non vogliono che l'erede entri. Società di capitali Perfetta L'amministratore può non essere socio della società Un socio può esercitare il controllo sulla società attraverso un organo di controllo (indirettamente). La quota di partecipazione può essere ceduta liberamente. A maggioranza La morte del socio comporta l'ingresso automatico SOCIETÀ LUCRATIVE E MUTUALISTICHE Le società Lucrative Le società di persone e di capitali hanno l'obiettivo di conseguire un lucro e anche di devolverlo ai soci. LA COSTITUZIONE E I CONFERIMENTI NELLA S.S. La costituzione Le società mutualistiche Non hanno scopo di lucro, ma di fornire ai soci dei beni, servizi o posti di lavoro a condizioni vantaggiose. Sono le cooperative e le società mutualistiche. La nazionalità della società Indica l'appartenenza della società a un determinato Stato. Si applica la legge italiana in tutte le società costituite nel nostro Paese anche se effettua l'attività all'estero. Se invece sono state costituite all'estero devono avere la sede amministrativa in Italia. LA SOCIETÀ SEMPLICE La società semplice è la forma più elementare di società. È l'unica società non commerciale e viene adottata per l'esercizio di attività agricole o professionali di modeste dimensioni. Il contratto sociale può essere concluso in qualsiasi forma. Di solito non si redige un atto scritto, ma viene costituito quando i soci esercitano direttamente l'attività prescelta. La libertà di forma ha un limite, perché le parti devono rispettare le forme richieste dalla natura dei beni conferiti. È necessario l'atto scritto quando si conferiscono: la proprietà dei beni immobili, il godimento indeterminato o superiore a 9 anni di beni immobili, diritti reali immobiliari. La modificazione del contratto sociale: può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci (unanimità) salvo che il contratto decida diversamente, ma deve essere scritto. I conferimenti: i soci sono obbligati ad eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale; se la quota non è stabilita deve essere uguale per tutti i soci. L'oggetto dei conferimenti: possono essere di diverso tipo. Conferimenti in denaro: consente alla società di usufruire immediatamente della liquidità necessaria per iniziare l'attività. Conferimenti in natura: conferimento di beni mobili o immobili in proprietà (la società diventa proprietaria) o godimento (diritto di utilizzo, in caso di scioglimento vengono restituiti al socio). Conferimenti di crediti: un diritto di credito che un socio ha nei confronti di un terzo. Conferimenti di servizi: prestazione di lavoro manuale o intellettuale fornita dal socio d'opera. I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DEI SOCI NELLE S.S. I diritti dei soci Di natura patrimoniale: sono il diritto agli utili (percepire la propria parte dopo il rendinconto: operazioni di entrata e uscita corrispondenti), diritto alla quota di liquidazione (dopo lo scioglimento della società) Di natura amministrativa: esprimere le proprie idee, amministrare la società (per i soci anche amministratori) e non controllo dei non amministratori del controllo dell'operato. GLi Obblighi dei soci: devono eseguire i conferimenti come stabilito nel contratto, partecipare agli utili e alle perdite (in base al rendiconto annuale) e non possono servirsi delle cose del patrimonio sociale per scopi personali. L'AMMINISTRAZIONE E LA RAPPRESENTANZA DELLA S.S. L'amministrazione Prevede gli atti di ordinaria amministrazione (conservazione patrimonio sociale) e straordinaria amministrazione (modifica patrimonio sociale). L'amministrazione disgiuntiva: tutti i soci sono amministratori, se non è previsto diversamente dal contratto. I soci possono compiere da soli qualunque atto di gestione e non è tenuto ad informare gli altri soci amministratori. È possibile opporsi solo prima dello svolgimento dell'operazione, in caso deciderà la maggioranza (se si mette a rischio il patrimonio sociale). L'amministrazione congiuntiva: ogni atto di gestione deve essere deliberato dall'unanimità dei soci amministratori. È più sicura, ma meno efficiente. Eccezione: se c'è la necessità di evitare un danno alla società, ogni socio amministratore deve compiere l'operazione per evitarlo. La responsabilità degli amministratori: gli amministratori sono responsabili in solido verso la società nell'amministrazione con la diligenza del buon padre di famiglia, risarcendo eventuali danni causati, a meno che non dimostrino di non avere alcuna colpa, cioè di aver vigilato. La rappresentanza È il potere di compiere atti in nome e per conto della società stessa. Potere di amministrazione: poter decidere quali atti compiere nell'interesse della società; Potere di rappresentanza: potere di compiere gli atti in nome e per conto della società, il rappresentante esprime all'esterno la volontà sociale con la firma sociale. Ha anche il potere di rappresentanza processuale, rappresentando in giudizio la società. LA RESPONSABILITÀ DEI SOCI E IL CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO Art 2267 cc: i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale; per le obbligazioni sociali rispondono sia la società con il patrimonio sociale sia tutti i soci con il loro patrimonio personale (conseguenza dell'autonomia patrimoniale imperfetta). La responsabilità personale dei soci illimitata: il socio risponde alle obbligazioni con i suoi beni presenti e futuri •Solidale: a ogni socio può essere richiesto l'intero ammontare del debito •Sussidiaria: i creditori sociali possono pretendere il pagamento dai soci solo se il patrimonio sociale non soddisfa i debiti (beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale). Il beneficio della preventiva escussione nelle società di persone Nella s.s l'art. 2268 cc stabilisce che il socio richiesto del pagamento dei debiti può domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale indicando su quali beni il creditore possa soddisfarsi. Se i beni indicati non sono sufficienti al creditore per soddisfarsi, può agire sul patrimonio personale di un socio, che può esercitare l'azione di regresso, ovvero chiedere il rimborso ai soci restanti di quanto pagato al creditore personalmente, in proporzione alla quota di partecipazione di ciascuno. La responsabilità del nuovo socio Art. 2269 stabilisce che chi entra a far parte di una società già costituita risponde che gli altri soci per le obbligazioni anteriori all'acquisto della qualità di socio. IL Creditore particolare del socio È chi vanta un credito nei confronti di un singolo socio (separato dalla società), il creditore particolare del socio non può soddisfarsi sul patrimonio della società. Il creditore particolare del socio può: •Agire sugli utili spettanti annualmente al socio debitore; •Compiere atti conservativi sulla quota di liquidazione spettante al socio debitore (chiedere il sequestro); •Chiedere la liquidazione della quota del socio debitore alla società (effettuata in 3 mesi). LO SCIOGLIMENTO, LA LIQUIDAZIONE E L'ESTINZIONE DELLA SS Le cause dello scioglimento Operano di diritto, ovvero automaticamente senza alcuna azione dai soci. Decorso del termine: può essere a tempo indeterminato (non è fissato un termine, l'attività continua fino al verificarsi di un'altra causa di scioglimento) o determinato (le parti hanno già stabilito un termine di durata, il c.c prevede la possibilità di proroga). Conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguimento: si ha raggiunto l'obiettivo o l'impossibilità è determinata da eventi esterni. Volontà di tutti i soci: molto frequente, devono essere tutti d'accordo a chiudere l'attività. Mancanza di pluralità dei soci: la pluralità é un elemento essenziale, se rimane un solo socio la società si scioglie. Altre cause previste dal contratto: l'atto costitutivo può prevedere altre cause, come la morte di un determinato socio o in caso di andamento negativo. La Liquidazione della società Con la liquidazione si converte il patrimonio sociale in denaro (liquidità), in modo da pagare tutti i debiti della società e in caso da ripartire tra i soci l'eventuale residuo attivo. Dopo lo scioglimento, i soci amministratori mantengono il loro potere in caso di urgenza fino a che siano presi provvedimenti per la liquidazione. Le modalità di liquidazione Il liquidatore può essere un socio, un amministratore o un terzo (possono essere revocati per giusta causa). I liquidatori devono riceve dagli amministratori: -i beni della società -i documenti sociali (fatture) -il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto In seguito alla ricostruzione del patrimonio sociale, i liquidatori e amministratori redigono l'inventario, dal quale risulta lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. Liquidazione del passivo I liquidatori vendono i beni sociali e impiegano le somme ricavate per estinguere i debiti della società. Si ribadisce il divieto di ripartire tra i soci i beni sociali finché non siano pagati ai creditori. Se non ci sono fondi a sufficienza, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti dovuti in proporzione al loro ruolo nelle perdite. Ripartizione dell'attivo Una volta pagati i debiti, si passa alla ripartizione dell'eventuale residuo attivo (a ogni socio viene attribuita la somma proporzionale al valore del suo conferimento). I poteri e gli obblighi dei liquidatori: possono compiere gli atti necessari alla liquidazione, possono vendere beni sociali, fare transizioni e rappresentare la società in giudizio. L'estinzione della società Si verifica solo dopo che ciascun debito è stato ripagato, in caso contrario deve considerarsi ancora esistente. LO SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO LO Scioglimento parziale del rapporto sociale Può sciogliersi anche con riferimento a un socio solo (per questo si dice parziale). Nel contratto sociale l'uscita di un solo socio non determina l'estinzione (è plurilaterale), ma solo lo scioglimento del rapporto sociale: la morte, il recesso o l'esclusione del socio. La morte del socio È un legame di fiducia strettamente personale, perciò in caso di morte di un socio la sua quota non può essere trasmessa agli eredi. Salva altra disposizione del contratto sociale, gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi entro 6 mesi; in alternativa: - sciolgono la società: occorre l'unanimità dei soci - continuare con gli eredi: occorre il consenso di tutti i soci e degli eredi. IL recesso del socio È lo scioglimento del rapporto sociale per volontà del socio. 2 ipotesi: 1. Se la società è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci: il recesso deve essere comunicato a tutti i soci con un preavviso di 3 mesi; 2. Se la società è a tempo determinato, il recesso è ammesso per legge se sussiste una giusta causa. L'esclusione del socio (per gravi inadempienze) può avvenire: Esclusione di diritto, opera automaticamente senza l'intervento dei soci. il socio che sia stato dichiarato un fallito; - il socio nei cui confronti un creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota, la legge vuole tutelare gli altri soci e la società. Esclusione facoltativa, il socio è escluso su deliberazione degli altri soci nei casi. - gravi inadempienze delle obbligazioni - l'interdizione o l'inabilitazione del socio (gli impediscono di curare i suoi interessi) - la sua condanna a una pena che importa l'interdizione dai pubblici uffici - la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita - per il perimetro della cosa conferita in godimento o proprietà Il procedimento di esclusione, è deliberato dalla maggioranza dei soci. La delibera deve essere messa a conoscenza del socio escluso. Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione, l'escluso non è più socio e quindi non partecipa agli utili e alle perdite. Durante i 30 giorni l'escluso può fare opposizione in tribunale: se dà ragione al socio escluso questo viene reintegrato.