Capacità giuridica e di agire delle persone fisiche
La legge italiana riconosce due tipi fondamentali di capacità per le persone fisiche:
La capacità giuridica si acquisisce alla nascita e consente di essere titolari di diritti e doveri. Include la possibilità di compiere atti di ordinaria amministrazione che non modificano il patrimonio.
Definizione: La capacità giuridica è l'idoneità ad essere titolari di diritti e doveri riconosciuti dall'ordinamento giuridico.
La capacità di agire si ottiene generalmente al compimento del 18° anno di età. Permette di esercitare autonomamente i propri diritti, assumere obblighi e compiere atti di straordinaria amministrazione che modificano il patrimonio.
Esempio: Un esempio di capacità giuridica speciale è il diritto di voto, che si acquisisce a 18 anni.
Esistono alcune limitazioni alla capacità di agire:
- Interdizione: per grave infermità mentale o condanna penale
- Inabilitazione: per alcolismo, tossicodipendenza, prodigalità
- Incapacità naturale: temporanea incapacità di intendere e volere
Highlight: La capacità di agire può essere sospesa in caso di interdizione, inabilitazione o incapacità naturale.
Il minore emancipato (16-18 anni) che si sposa o lavora ha una capacità di agire limitata, necessitando di un curatore per gli atti di straordinaria amministrazione.
Vocabolario: Il tutore è nominato per gli incapaci assoluti, mentre il curatore assiste gli incapaci relativi come inabilitati e minori emancipati.