La Capacità Giuridica e le Limitazioni delle Persone Fisiche
La distinzione dei luoghi in cui una persona esercita i propri diritti è fondamentale nel diritto italiano. Si distinguono tre categorie principali: la dimora, che rappresenta un luogo temporaneo come una casa vacanze; la residenza, dove una persona vive stabilmente; e il domicilio, dove si concentrano gli interessi e gli affari principali di un individuo, come l'ufficio per un libero professionista.
Definizione: La capacità di agire è il potere di esercitare validamente i propri diritti e può essere limitata da specifiche condizioni come la minore età, l'infermità mentale, determinate malattie o condanne penali.
L'ordinamento giuridico italiano prevede due tipi di incapacità: quella assoluta e quella relativa. L'incapacità assoluta comporta l'impossibilità di compiere qualsiasi atto giuridico e richiede la nomina di un tutore. Rientrano in questa categoria i minorenni, gli interdetti giudiziali per grave infermità mentale e gli interdetti legali per condanne penali superiori a cinque anni o ergastolo.
L'incapacità relativa, invece, permette di compiere solo determinati atti e richiede la nomina di un curatore per gli atti di straordinaria amministrazione. Questa categoria include gli emancipati (minorenni di 16 anni) e gli inabilitati, come alcolisti, prodighi, ludopatici, tossicodipendenti cronici, sordomuti o ciechi.