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il parlamento nella sua funzione legislativa
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Giada
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riassunto di diritto dei primi argomenti che si svolgono al 5 anno di scuola superiore del liceo scienze umane opzione economico sociale. il voto da me conseguito con questi risssunti è stato 8.
5ªl
Sintesi
La funziona legislativa: il Parlamento La composizione del Parlamento Il Parlamento detiene il potere legislativo, quindi emana le leggi. E' composto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. Camera dei deputati: Palazzo Montecitorio, 630 membri eletti da cittadini, elettorato attivo 18 anni, elettorato passivo 25 anni. Senato della Repubblica: Palazzo Madama, 315 senatori elettivi eletti dai cittadini, elettorato attivo 25 anni, elettorato passivo 40 anni, senatori a vita. Il Parlamento si riunisce e delibera in seduta comune: - elezione e giuramento del Presidente della Repubblica - elezione di 1/3 dei membri del Consiglio superiore della magistratura - elezione di 1/3 dei componenti della Corte costituzionale - messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica Legislatura: periodo di durata in carica delle Camere stabilito dalla Costituzione in cinque anni. La legislatura dura di meno in caso di scioglimento anticipato delle Camere. Bicameralismo perfetto: le decisioni del Parlamento sono adottate da entrambe le Camere. L'organizzazione delle Camere All'inizio della legislatura ogni camere deve eleggere il proprio Presidente (organo imparziale): - Primo scrutinio: maggioranza dei due terzi dei componenti - Secondo scrutinio: maggioranza dei due terzi dei votanti - Dal terzo scrutinio in poi: maggioranza della metà più uno dei votanti Ufficio di presidenza: Presidente, 4 vicepresidenti, 8 segretari, 3 questori. Gruppi parlamentari: i deputati e i senatori eletti devono dichiarare rispettivamente...
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Didascalia alternativa:
entro due e tre giorni dalla prima seduta a quale gruppo vogliono iscriversi. Numero minimo per formare i gruppi parlamentari: - 10 per il Senato - 20 per la Camera dei deputati Commissioni parlamentari permanenti: intervengono nel procedimento legislativo. Giunte parlamentari: si occupano dell'organizzazione interna e del funzionamento delle attività parlamentari. Il funzionamento delle Camere Le sedute delle Camere sono pubbliche. Numero legale: metà più uno dei componenti di ciascuna assemblea (quorum costitutivo). L'esistenza del numero legale si presume, ma se viene richiesta la verifica del numero legale e se ne accerta la mancanza, la seduta è sospesa e la votazione non è valida. Le votazioni avvengono in modo palese con il voto elettronico (si, no, astensione), ma alcuni voti sono segreti. Scanned with CamScanner La maggioranza richiesta solitamente è semplice (metà più uno dei votanti), ma in alcuni casi è richiesta la maggioranza assoluta (metà più uno dei componenti) o qualificata (due terzi dei componenti). Ostruzionismo parlamentare: strategie adottate dall'opposizione per ritardare i lavori parlamentari. La posizione giuridica dei parlamentari Ineleggibilità: impedimento giuridico all'elezione. Incompatibilità: impossibilità di cumulare il ruolo di parlamentare con altre cariche istituzionali. Cause di incompatibilità stabilite da norme costituzionali: - tra senatore e deputato - tra parlamentare e Presidente della Repubblica - tra parlamentare e membro del Consiglio superiore della magistratura - tra parlamentare e consigliere regionale - tra parlamentare e giudice costituzionale Art. 67: Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione (rappresentanza politica) ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato (principio di autonomia). I membri del Parlamento sono i rappresentanti politici dei cittadini. Art. 68: tutela la libertà di manifestazione del pensiero dei parlamentari (insindacabilità). Immunità dagli arresti: nessun parlamentare può essere arrestato o privato della libertà personale, sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, a meno che non venga colto in flagrante. Se un parlamentare viene sottoposto a tutto ciò, l'autorità giudiziaria deve ottenere l'autorizzazione della Camera di appartenenza, che può essere negata. Art. 69: i parlamentari ricevono l'indennità parlamentare, costituita da quote mensili che comprendono il rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza. L'iter legislativo Iniziativa, discussione e approvazione, promulgazione, pubblicazione. Proposta di legge: testo normativo, redatto in articoli e preceduto da un'introduzione per chiarire gli obiettivi preposti, depositato in una Camera per chiedere la discussione e l'approvazione. L'organo che più spesso esercita la funzione legislativa è il Governo, in questo caso la proposta di legge si definisce disegno di legge. Per la discussione e l'approvazione del disegno o la proposta di legge sono previste diversi procedimenti. Procedura ordinaria: il Presidente affida l'esame del progetto di legge alla commissione permanente competente in materia che è chiamata a operare in sede referente. Deve studiare la proposta con attenzione e predisporre una relazione scritta in cui si riferiscono i contenuti essenziali del progetto. Dopodiché l'assemblea procede all'esame e alla votazione, in questa fase ogni parlamentare può proporre degli emendamenti (modifiche al testo della proposta). Una volta approvati gli articoli uno ad uno avvengono le dichiarazioni di voto. Se poi la proposta viene approvata deve essere trasmessa all'altra camera per essere sottoposta allo stesso iter (navetta). Scanned with CamScanner Procedura abbreviata: ammessa per i progetti legislativi dichiarati urgenti dalla maggioranza dei membri della Camera interessata. Con questa procedura vengono dimezzati i tempi di discussione. Procedura decentrata: la commissione permanente, anziché operare in sede referente, opera in sede deliberante, quindi ha il potere di decidere direttamente la sua approvazione. Procedimento redigente: non è previsto dalla Costituzione ma è ammesso dai regolamenti delle Camere. Consiste nell'affidare alla commissione competente l'esame e l'approvazione dei singoli articoli della proposta, mentre l'approvazione finale dell'intero progetto è affidata a tutti i componenti dell'assemblea. Promulgazione: una volta approvata, la legge deve essere presentata al Presidente della Repubblica, che ha il compito di promulgarla. Art. 74: il Capo dello Stato può rimandare alle Camere una legge. Pubblicazione: dopo la promulgazione, la legge riceve il visto del Ministro della Giustizia, poi viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione. La funzione ispettiva e quella di controllo Art. 82: Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Commissioni d'inchiesta: composte in modo da rispettare le maggioranze politiche dei gruppi parlamentari e possono essere monocamerali o bicamerali. Controllo politico: esercitato dai parlamentari attraverso le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni. Interrogazioni: domande scritte che uno o più parlamentari pongono al Governo per avere informazioni su determinati fatti e su come il Governo intenda agire in relazione ad essi. Question time: una volta a settimana la prima ora di seduta è destinata alla discussione di interrogazioni a risposta immediata. Interpellanze: domande scritte da singoli parlamentari per avere spiegazioni riguardo la condotta assunta dal Governo in determinate situazioni e su come esso intenda intervenire in relazione ad esse. Mozioni: atti con cui si provoca un dibattito parlamentare che si può concludere con effetti nei confronti del Governo. Controllo economico: controllo che esercita il Parlamento sul Governo che consiste nell'approvazione del Bilancio dello Stato (documento in cui si prestabiliscono le entrate e le spese pubbliche). Scanned with CamScanner